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Ordinanza 34/1966 ECLI:IT:COST:1966:34 Generato dall'IA

Ordinanza 34/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 34/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso notificato il 7 agosto 1965, depositato nella cancelleria della

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Ordinanza 34/1966 · Corte costituzionale: ricorso notificato il 7 agosto 1965, depositato nella cancelleria della

Parole chiave

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revoca dell'opposizione desistenza dall'azione rinuncia alla concessione azione di contestazione declinatoria di competenza ritiro dell'azione di divorzio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 7 agosto 1965, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 14 successivo ed iscritto al n. 19 del Registro

ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione

siciliana, sorto per effetto del decreto 8 maggio 1965 della Sezione

della Corte dei conti per la Regione siciliana, con il quale era fatto

obbligo al Banco di Sicilia, nella qualità di contabile della gestione

delle somme poste a disposizione dell'Assemblea regionale, di

presentare direttamente, entro 180 giorni, i conti giudiziali di cui

all'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, a far

tempo dall'esercizio 1954-55 in poi, con diffida della compilazione dei

conti di ufficio.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1966 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

Ritenuto che con atto in data 15 febbraio 1966, depositato in

cancelleria il 17 febbraio 1966, il Presidente della Regione siciliana

ha dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è

stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.