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Ordinanza 14/1966 ECLI:IT:COST:1966:14 Generato dall'IA

Ordinanza 14/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 14/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di

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Ordinanza 14/1966 · Corte costituzionale: ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di

Parole chiave

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obbligo contributivo arretrati di contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi riscossione dei contributi ordinamento dei contributi causali incasso dei contributi di mantenimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della

legge 31 luglio 1956, n. 991, promosso con ordinanza emessa il 22

ottobre 1964 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di

Tosti Enrico, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 9

gennaio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che secondo l'ordinanza di rimessione, gli artt. 5 e 6

della legge 31 luglio 1956, n. 991, e successive modificazioni

(rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, così come

sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289)

sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione,

imponendo al condannato con decreto penale il pagamento di un

contributo alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore

degli avvocati e procuratori;

Considerato che il Pretore non ha indicato le disposizioni della

legge 25 febbraio 1963, n. 289, in vigore alla data dell'ordinanza;

in pendenza del giudizio davanti questa Corte è intervenuta la

legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale non si limita a sostituire alcuni

articoli della legge dell'8 gennaio 1952, n. 6, come avevano fatto le

precedenti leggi, ma apporta modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n.

289 del 1963, talché si impone un nuovo esame, da parte del giudice a

quo, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale,

alla stregua delle nuove disposizioni;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.