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Ordinanza 129/1966 ECLI:IT:COST:1966:129 Generato dall'IA

Ordinanza 129/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 129/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

Regesto Legislator

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Ordinanza 129/1966 · Corte costituzionale: ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza revoca dell'opposizione edilizia abitativa agevolata effetto sospensivo della licenza edilizia aiuto alla costruzione licenza edilizia a posteriori
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966, recante

"Agevolazioni per l'attività edilizia in Sicilia", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

il 12 aprile 1966, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro

ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Salvatore Orlando

Cascio, per la Regione siciliana.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata

dall'Assemblea regionale il 4 aprile 1966, intitolata "Agevolazioni per

l'attività edilizia in Sicilia";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio -

atto 22 aprile 1966 - l'Avvocatura generale dello Stato ed al ricorso

ha resistito la Regione, in persona del suo Presidente, con atto di

deduzioni depositato il 12 maggio 1966;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto

depositato in cancelleria il 21 luglio 1966;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in

calce al relativo atto;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.