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Ordinanza 125/1966 ECLI:IT:COST:1966:125 Generato dall'IA

Ordinanza 125/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 125/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e 13 novembre 1964

Regesto Legislator

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art. 48 della Costituzione; Ordinanza 125/1966 · Corte costituzionale: Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e 13 novembre 1964

Parole chiave

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costituzionalità ricorso sui diritti politici eleggibilità contenzioso elettorale ricorso costituzionale all'estero contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 48 della Costituzione
3, in riferimento all'art. 48 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

secondo comma, 23 e 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, promossi

con ordinanze emesse il 5 novembre 1964 dalla Corte di appello di

Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e 13 novembre 1964

dalla Commissione elettorale mandamentale di Imola sui ricorsi di Betti

Renzo ed altro e di Stanziani Rino ed altri, iscritte ai nn. 186, 187 e

188 del Registro ordinanze 1964 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con le predette ordinanze è stata rimessa a questa

Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, nonché degli articoli 23,

24 e 25 della medesima legge, in quanto connessi al predetto secondo

comma dell'art. 3, in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

che le ordinanze sono state notificate e comunicate come per legge;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, con le proprie deduzioni e con

successiva memoria, ha chiesto che le dedotte questioni di legittimità

costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che la legge 22 gennaio 1966, n. 1, successiva alle

ordinanze di rimessione dei giudizi a questa Corte, ha abrogato l'art.

3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

che, data la successione nel tempo delle disposizioni predette, è

necessario un nuovo giudizio circa la rilevanza delle questioni di

legittimità costituzionale rimesse a questa Corte con le ordinanze in

epigrafe;

che, a tale scopo, restando impregiudicate le eccezioni sollevate

dalla difesa del Presidente del Consiglio circa la ammissibilità dei

giudizi introdotti con le dette ordinanze, deve ordinarsi la

restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di appello di

Ancona e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli

atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione

elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30

ottobre e 13 novembre 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.