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Ordinanza 116/1966 ECLI:IT:COST:1966:116 Generato dall'IA

Ordinanza 116/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 116/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 116/1966 · Corte costituzionale: decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta

Parole chiave

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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.D.

12 febbraio 1911, n. 297, promosso con deliberazione emessa il 19

febbraio 1966 dal Consiglio comunale di Acerra sulla richiesta di

decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta

al n. 58 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con la deliberazione sopra riportata si è proposta la

questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 160 del R.D.

12 febbraio 1911, n. 297;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del

1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965,

ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83

del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni

comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del

D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli

comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole

"Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.

328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali

competenza giurisdizionale in materia elettorale;

che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività

giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere

questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza la questione promossa con la deliberazione

riportata in epigrafe non può essere presa in esame dalla Corte

costituzionale;

che perciò va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale relativa all'articolo 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n.

297, proposta con la deliberazione citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.