Ordinanza 116/1966 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdecadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 116/1966 · Corte costituzionale: decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.D.
12 febbraio 1911, n. 297, promosso con deliberazione emessa il 19
febbraio 1966 dal Consiglio comunale di Acerra sulla richiesta di
decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta
al n. 58 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con la deliberazione sopra riportata si è proposta la
questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 160 del R.D.
12 febbraio 1911, n. 297;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del
1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni
comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del
D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli
comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole
"Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali
competenza giurisdizionale in materia elettorale;
che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività
giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere
questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;
che in conseguenza la questione promossa con la deliberazione
riportata in epigrafe non può essere presa in esame dalla Corte
costituzionale;
che perciò va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale relativa all'articolo 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n.
297, proposta con la deliberazione citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.