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Ordinanza 115/1966 ECLI:IT:COST:1966:115 Generato dall'IA

Ordinanza 115/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 115/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio 1966 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di

Regesto Legislator

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Ordinanza 115/1966 · Corte costituzionale: febbraio 1966 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di

Parole chiave

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procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata violazione dei diritti procedurali rispetto del procedimento precontenzioso diritti della difesa
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 398

del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 24 gennaio ed il 1 febbraio 1966 dal

Tribunale di Ferrara nei procedimenti penali a carico di Mazzoni

Giuseppe, Bonazza Natale, Alberghini Leonello e Grandi Rino, e il 12

febbraio 1966 dal Pretore di Novara nel procedimento penale a carico di

Giubertoni Raoul, iscritte ai nn. 41, 42, 43, 44 e 55 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 105 del 30 aprile 1966;

2) ordinanze emesse il 16 febbraio 1966 dal Pretore di Benevento

nel procedimento penale a carico di Zollo Antonio e il 1 aprile 1965

dal Pretore di Montichiari nel procedimento penale a carico di Peli

Renato ed altro, iscritto ai nn. 64 e 66 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14

maggio 1966;

3) ordinanze emesse il 12 febbraio 1966 dal Pretore di Cagli nel

procedimento penale a carico di Fiorani Luigi ed altri, il 14 febbraio

1966 dal Pretore di Rovigo nel procedimento penale a carico di

Martinelli Giancarlo ed altri e il 24 febbraio 1966 dal Pretore di

Livorno nel procedimento penale a carico di Carboncini Vincenzo,

iscritte ai nn. 78, 80 e 83 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;

4) ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal Tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Costariol Giuseppe, iscritta al n. 89

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 dell'11 giugno 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto in fatto che, con le ordinanze indicate nell'epigrafe, è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

398 del Codice di procedura penale, nella parte in cui consente che nei

procedimenti pretorili l'imputato venga tratto a giudizio, senza che lo

stesso sia stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto

sia stato enunciato in un mandato di cattura, di comparizione o di

accompagnamento rimasto senza effetto;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte;

Considerato che, con sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 398 del Codice di

procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del

Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;

che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non

può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29, della citata legge n. 87

del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate nell'epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 398 del Codice di procedura penale nella parte

in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, non prevede la

contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si

proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.