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Ordinanza 114/1966 ECLI:IT:COST:1966:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rende obbligatoria erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 114/1966 · Corte costituzionale: rende obbligatoria erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di

Parole chiave

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attività sottoposta a contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi sussidio per la costruzione contributo personale interessenza dei lavoratori disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 866, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal

Pretore di Palmi nel procedimento penale a carico di Putignano

Maurizio, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanza 19 novembre 1965,

ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale

della norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che

rende obbligatoria erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di

cui all'art. 11 dell'accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per

gli operai edili della provincia di Reggio Calabria;

che nessuna delle parti si è costituita nel presente giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 48 del 23 maggio

1966, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

unico del predetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul

trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese

edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio

Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes

l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle

percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festività,

previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la

provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con la ordinanza in epigrafe, in merito alla

norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende

obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui

all'art. 11 dell'accordo integrativo collettivo 1 luglio 1959 per gli

operai edili della provincia di Reggio Calabria, già dichiarata da

questa Corte costituzionalmente illegittima.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.