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Ordinanza 112/1966 ECLI:IT:COST:1966:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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indirette di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco, Ettore, Marino

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 53 della Costituzione; Ordinanza 112/1966 · Corte costituzionale: indirette di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco, Ettore, Marino

Parole chiave

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diritti del contribuente computo dei contributi tassa di compensazione rendita complementare procedura straordinaria di fissazione dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
art. 53 della Costituzione
all'art. 53 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.

b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9

novembre 1965 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e

indirette di Polistena sul ricorso di Macrì Francesco, Ettore, Marino

e Armando contro l'Ufficio distrettuale delle imposte di Polistena,

iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di

accertamento dei redditi ai fini dell'imposta complementare davanti

alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di

Polistena, gli opponenti signori Francesco, Marino, Armando ed Ettore

Macrì hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 136, lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette

approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art.

76 della Costituzione;

che la Commissione ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione ed ha sollevato d'ufficio l'altra della

legittimità costituzionale della medesima norma in riferimento

all'art. 53 della Costituzione;

che, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e, con ordinanza 9

novembre 1965, ha trasmesso gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio le parti non si sono costituite né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 136, lett. b, impugnato è stato sostituito

dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, contenente

"Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D. P. R. 29

gennaio 1958, n. 645";

che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi menzione di questa

legge e degli eventuali riflessi che la sua entrata in vigore può

avere ai fini della decisione del giudizio principale e, quindi, della

rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione distrettuale

delle imposte dirette e indirette di Polistena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.