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Ordinanza 111/1966 ECLI:IT:COST:1966:111 Generato dall'IA

Ordinanza 111/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 111/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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aprile 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

Regesto Legislator

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Ordinanza 111/1966 · Corte costituzionale: aprile 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria declinatoria di competenza conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 aprile 1966

recante "Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione

siciliana per l'anno finanziario 1966", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 12

aprile 1966, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

22 aprile successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che, con il ricorso di cui in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra

indicata;

che a tale ricorso ha resistito la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino;

che, con atto del 10 maggio 1966, depositato in cancelleria il 18

maggio successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata

accettata dal Presidente della Regione, con dichiarazione in calce

all'atto stesso;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.