Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 110/1966 ECLI:IT:COST:1966:110 Generato dall'IA

Ordinanza 110/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 110/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 della Costituzione; Ordinanza 110/1966 · Corte costituzionale: ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

Parole chiave

Generato dall'IA
desistenza dall'azione revoca dell'opposizione azione di contestazione restituzione dei sussidi statali procedure di ricorso censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 della Costituzione
indicata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 ottobre 1965 e

recante "Istituzione di un posto di ruolo di idraulica agraria con

applicazioni di disegno presso l'università di Catania", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

il 27 ottobre 1965, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 6 novembre 1965 ed iscritto al n. 26 del Registro

ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che, con il ricorso di cui in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra

indicata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso ha resistito la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gueli;

che con atto del 12 maggio 1966, depositato in cancelleria il 31

maggio successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata

accettata dal Presidente della Regione, con dichiarazione in calce

all'atto stesso;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.