Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 109/1966 ECLI:IT:COST:1966:109 Generato dall'IA

Ordinanza 109/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 109/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966 recante: "Modifiche

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 della Costituzione; Ordinanza 109/1966 · Corte costituzionale: dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966 recante: "Modifiche

Parole chiave

Generato dall'IA
bilancio regionale principi e regole di bilancio opposizione al precetto esecutivo autonomia finanziaria sussidio per le spese scolastiche motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 della Costituzione
impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 4 aprile 1966 recante: "Modifiche

alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e

modificazioni concernenti: Norme per la tutela sociale dei lavoratori

e per lo sviluppo della cooperazione".

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 22 aprile 1966, ed iscritto al n. 8 del Registro

ricorsi 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della

Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Ausiello Orlando,

con deduzioni depositate il 12 maggio 1966;

Considerato che, con atto depositato il 6 giugno 1966, il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana dichiarava di

rinunciare al ricorso e tale rinuncia era accettata, con dichiarazione

in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima;

che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.