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Ordinanza 108/1966 ECLI:IT:COST:1966:108 Generato dall'IA

Ordinanza 108/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 108/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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siciliana, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 108/1966 · Corte costituzionale: siciliana, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6

Parole chiave

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revoca dell'opposizione ricorso costituzionale all'estero reclamo amministrativo ritiro dell'azione giudiziaria restituzione dei sussidi statali bilancio regionale

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
suindicata veniva impugnata in riferimento all'art. 81 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 21 luglio 1965 recante:

"Provvidenze per iniziative nel settore minerario".

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6

agosto 1965 ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi 1965, la legge

suindicata veniva impugnata in riferimento all'art. 81 della

Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio

con deduzioni depositate il 17 agosto 1965;

che con atto depositato il 6 giugno 1966 il Commissario dello Stato

per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso

suddetto e che tale rinuncia è stata accettata, con dichiarazione in

calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.