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Ordinanza 107/1966 ECLI:IT:COST:1966:107 Generato dall'IA

Ordinanza 107/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 107/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa", promosso

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione; Ordinanza 107/1966 · Corte costituzionale: 22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa", promosso

Parole chiave

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bilancio regionale inattività successiva alla sospensione restituzione dei sussidi statali rendiconto di Stato omissione del ministero pubblico bulgaria. Regioni

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
riferimento all'art. 81 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 novembre 1965,

recante: "Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale

22 febbraio 1963, n. 14 e norme aggiuntive alla legge stessa", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 4 dicembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 14 dicembre successivo e iscritto al n.31 del

Registro ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra citata in

riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

(atto 14 dicembre 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha

depositato in cancelleria una memoria in data 17 marzo 1966;

che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo

Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio,

con deduzioni depositate il 29 dicembre 1965;

che il Commissario dello Stato con atto del 28 aprile 1966,

depositato in cancelleria il 7 maggio successivo, ha dichiarato di

rinunciare al ricorso predetto;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in

calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.