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Ordinanza 106/1966 ECLI:IT:COST:1966:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 9 novembre successivo e iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 1965;

Regesto Legislator

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Ordinanza 106/1966 · Corte costituzionale: 30 del Registro ricorsi 1965;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione desistenza dall'azione inattività successiva alla sospensione declinatoria di competenza azione di contestazione ritiro della querela penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 ottobre 1965

concernente: "Modifiche alla legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 21 luglio 1965 recante modifiche ed

integrazioni della legge 11 gennaio 1963, n. 2", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 2

novembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 9 novembre successivo e iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 1965;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra

citata;

che per il commissario dello Stato si è costituita in giudizio

(atto 9 novembre 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha

depositato in cancelleria una memoria in data 20 gennaio 1966;

che al ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del suo

Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando Cascio,

con deduzioni depositate il 25 novembre 1965;

che il Commissario dello Stato, con atto 10 maggio 1966 depositato

in cancelleria il 21 successivo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso

predetto;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in

calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.