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Ordinanza 105/1966 ECLI:IT:COST:1966:105 Generato dall'IA

Ordinanza 105/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 105/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata

Regesto Legislator

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Ordinanza 105/1966 · Corte costituzionale: dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata

Parole chiave

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conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione rinuncia all'espropriazione inattività successiva alla sospensione revoca del gratuito patrocinio ritiro dell'azione giudiziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1965,

recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio

1963, n. 2", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana notificato il 29 luglio 1965, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto successivo e

iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1965;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata

in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e agli

artt. 92 e 93, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità

Economica Europea;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

(atto 6 agosto 1965) l'Avvocatura generale dello Stato che ha

depositato in cancelleria una memoria in data 20 gennaio 1966;

che a tale ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del

suo Presidente rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Orlando

Cascio, con deduzioni depositate il 17 agosto 1965;

che il Commissario dello Stato con atto del 10 maggio 1966,

depositato in cancelleria il 21 successivo, ha dichiarato di rinunciare

al ricorso predetto;

che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con

dichiarazione in calce all'atto stesso;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.