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Ordinanza 103/1966 ECLI:IT:COST:1966:103 Generato dall'IA

Ordinanza 103/1966 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 103/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regolamento di competenza in relazione alle circolari nn. 2992 e 2992/C

Regesto Legislator

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Ordinanza 103/1966 · Corte costituzionale: 2992 e 2992/C

Parole chiave

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divieto di abbandonare un dato territorio trasmissione allo stato richiedente Stato regionale delegazione legislativa competenza territoriale decreto del Consiglio di Stato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per

regolamento di competenza in relazione alle circolari nn. 2992 e 2992/C

del 18 e 27 febbraio 1965 dell'assessore per gli enti locali della

Regione siciliana, nonché della circolare della Commissione

provinciale di controllo di Ragusa n. 2548/A del 25 febbraio 1965.

Udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile

1965 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi del 1965 il Presidente

del Consiglio dei Ministri sollevava conflitto per regolamento di

competenza nei confronti del Presidente della Regione siciliana, ed in

relazione alle circolari n. 2992 e 2992/C del 18 e 27 febbraio 1965,

emesse dall'assessore per gli enti locali della Regione medesima, con

cui si invitano i Presidenti delle commissioni provinciali di

controllo, i Sindaci ed i Presidenti delle provincie regionali a non

corrispondere alle richieste di copia delle deliberazioni provenienti

da organi diversi da quelli regionali; nonché della circolare, di

analogo contenuto, della Commissione provinciale di controllo di Ragusa

n. 2548/A del 25 febbraio 1965;

che a tale ricorso resisteva la Regione;

che il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso con atto

del 21 settembre 1966, depositato il 5 ottobre 1966;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia mediante

dichiarazione in calce al predetto atto a firma del Presidente della

Regione;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.