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Sentenza 99/1965 ECLI:IT:COST:1965:99 Generato dall'IA

Sentenza 99/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 99/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Fedrigoni

Regesto Legislator

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art. 28 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Sentenza 99/1965 · Corte costituzionale: Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Fedrigoni

Parole chiave

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poteri d'ingiunzione del prefetto doveri e diritti del funzionario permesso di promuovere un procedimento penale violenza o minaccia contro le autorità autorizzazione di polizia legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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art. 28 della Costituzione
Secondo il Pretore entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28
art. 3 della Costituzione
primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
art. 136 della Costituzione
4, e quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice

di procedura penale, in relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio

1915, n. 148, contenente il Testo unico della legge comunale e

provinciale, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1965 dal

Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Fedrigoni

Gianfranco ed altri, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3

aprile 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

:

1. - Il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza del 9 febbraio

1965, ha proposto a questa Corte questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in

relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il

Testo unico della legge comunale e provinciale.

La norma denunciata stabilisce la procedura necessaria per

richiedere l'autorizzazione a procedere nei vari casi in cui essa è

necessaria, e l'art. 158 del R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, estende al

sindaco la garanzia amministrativa prevista per il prefetto.

Secondo il Pretore entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28

della Costituzione, in quanto si tradurrebbero in una violazione del

principio della diretta responsabilità dei funzionari dipendenti dello

Stato e degli enti pubblici; contrastano altresì manifestamente con il

primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

2. - L'ordinanza del Pretore, emessa in pubblica udienza, è stata

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 febbraio

1965; il 10 febbraio 1965 è stata comunicata al Presidente della

Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 85 del 3

aprile 1965.

Nel giudizio innanzi alla Corte nessuno si è costituito.

:

1. - L'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il

testo unico della legge comunale e provinciale, è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte del 4

febbraio 1965, n. 4, e quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136

della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (art.

30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87). La questione proposta

deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.

2. - È stata anche prospettata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

3 e 28 della Costituzione. La norma denunciata, però, traccia le linee

del procedimento da seguire in ogni caso in cui è richiesta un'

autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche ipotesi previste

dalla Carta costituzionale. Si tratta di norme necessarie ai fini di

tali ipotesi, e sotto questo profilo è del tutto infondato l'assunto

della sua illegittimità.

D'altro canto essa non contrasta con l'art. 3 della Costituzione,

perché regola in modo uniforme tutte le suddette ipotesi di

autorizzazione a procedere. Né può parlarsi di contrasto con l'art.

28, poiché questo si riferisce agli atti compiuti in violazione della

legge dai dipendenti dello Stato e, non contenendo alcuna disposizione

cui possa fare riferimento l'art. 15 del Codice di procedura penale,

deve ritenersi invocato soltanto agli effetti della questione

concernente l'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; quindi agli

effetti di una questione che, per essere stata dichiarata illegittima

la norma cui si richiamava, è divenuta manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148,

contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, proposta

dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza del 9 febbraio 1965;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 del Codice di procedura penale proposta dallo stesso

Pretore con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 28

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.