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Ordinanza 81/1965 ECLI:IT:COST:1965:81 Generato dall'IA

Ordinanza 81/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 81/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

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Ordinanza 81/1965 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

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costi di fabbricazione imposta sulle bevande infrazione commessa nell'azienda sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata contributo alla produzione
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo

comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione

degli spiriti, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal

Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi

Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta il Tribunale di Belluno ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37,

terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di

fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111

della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, questa Corte ha

dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale

del D. M. 8 luglio 1924, rilevando che il testo unico approvato col

citato decreto ministeriale ha natura amministrativa;

che, non essendo stato presentato alcun nuovo o diverso motivo

avverso le ragioni esposte con la precedente decisione, questa merita

conferma;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924,

concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.