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Ordinanza 80/1965 ECLI:IT:COST:1965:80 Generato dall'IA

Ordinanza 80/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 80/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale ed ordina la

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Ordinanza 80/1965 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale ed ordina la

Parole chiave

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diritti della difesa violazione dei diritti procedurali codice di procedura penale permesso di promuovere un procedimento penale censura di violazione costituzionale difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1964

dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile

vertente tra Caramiello Annunziata e Monetti Pasquale, iscritta al n.

48 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 109 del 30 aprile 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Antonio Manca.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, pronunciata dal

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura

penale per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 109 del 30 aprile

1965;

che in questa sede non ci è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 5 del 1965, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.