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Ordinanza 79/1965 ECLI:IT:COST:1965:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il Ministero dei lavori pubblici e il Comune di Livorno, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 79/1965 · Corte costituzionale: il Ministero dei lavori pubblici e il Comune di Livorno, iscritta al n.

Parole chiave

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contratto d'espropriazione rinuncia all'espropriazione espropriazione preventiva obbligo d'urbanizzazione regime della proprietà diritto d'abitazione

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo,

secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12, secondo

comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, promosso con ordinanza

emessa 11 16 dicembre 1964 dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione IV

- sui ricorsi riuniti di Magrini Ida ed altro e di Fremura Gino contro

il Ministero dei lavori pubblici e il Comune di Livorno, iscritta al n.

24 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Antonio Manca.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata pronunciata dal

Consiglio di Stato, Sezione IV, in sede giurisdizionale, sono state

sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9,

primo, secondo, terzo e quinto comma; 10, primo e secondo comma; 12,

secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, per contrasto con

gli artt. 3, primo comma; 42, terzo comma; 53, primo comma, e 23 della

Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 85 del 3 aprile 1965;

che in questa sede si sono costituiti il Comune di Livorno, difeso

dall'avv. Leopoldo Piccardi, e il Ministero dei lavori pubblici, difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, i quali hanno depositato

deduzioni, rispettivamente in data 10 marzo e 12 aprile 1965;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di

costituzione in data 12 aprile 1965.

Considerato che, con la sentenza n. 22 del 1965, questa Corte ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, prima parte, della legge predetta, in riferimento agli artt. 42,

terzo comma e 3, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, la disposizione medesima ha cessato di avere

efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione

dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art.

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Considerato che, con la sentenza sopra indicata, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

circa gli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; e 10, primo e

secondo comma, della legge suddetta, in riferimento alle indicate norme

costituzionali;

che non sussistono ragioni che inducono a modificare, per questo

capo, la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; 10,

primo e secondo comma; 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962,

n. 167, ed ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato,

Sezione IV.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.