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Ordinanza 74/1965 ECLI:IT:COST:1965:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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trattamento economico del personale impiegato e salariato del Comune di

Regesto Legislator

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Ordinanza 74/1965 · Corte costituzionale: trattamento economico del personale impiegato e salariato del Comune di

Parole chiave

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autorità comunali ente regionale impugnazione di decisioni amministrative legittimazione del comune legislazione locale autonomia amministrativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 13 luglio 1965, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 19 successivo ed iscritto al n. 16 del

Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione autonoma della Sardegna sorto a seguito del decreto

dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell'11

maggio 1965, nonché di atti connessi, in materia di organico e

trattamento economico del personale impiegato e salariato del Comune di

Cagliari.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato

Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto che, col ricorso notificato il 13 luglio 1965 al

Presidente pro tempore della Giunta regionale sarda, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto di attribuzioni in

relazione al decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione n.

21 EE.LL. dell'11 maggio 1965, nonché degli atti connessi, in

particolare delle deliberazioni del Comitato di controllo di Cagliari

del 27 febbraio 1964 e del 13 marzo 1964;

che con lo stesso ricorso è stato chiesto in via pregiudiziale a

questa Corte di sospendere la esecuzione del decreto assessoriale

predetto;

che a tale richiesta si è opposta la Regione sarda, costituitasi

con atto di controdeduzioni depositato il 30 luglio 1965;

che le ragioni hinc inde addotte sono state svolte nelle successive

memorie, anche con riferimento all'istanza di sospensione;

che con l'impugnato decreto dell'Assessore agli enti locali, emesso

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 del

D.P.R. 18 agosto 1954, n. 968, e 14 della legge regionale 31 gennaio

1956, n. 36, si è preso atto delle deliberazioni del Consiglio

comunale di Cagliari nn. 307 e 308 del 2 ottobre 1964, con le quali

venivano modificate le tabelle organiche rispettivamente del personale

impiegatizio ed ausiliario e del personale operaio;

Considerato che gravi ragioni consigliano la sospensione del

decreto assessoriale, la cui esecuzione in pendenza del ricorso può

dar luogo a situazioni contrastanti col pubblico interesse;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative del 16 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,

in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri col ricorso notificato il 13 luglio 1965,

indicato in epigrafe,

ordina la sospensione del decreto assessoriale n. 21 dell'11 maggio

1965,

fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 15 dicembre

1965.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.