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Sentenza 7/1965 ECLI:IT:COST:1965:7 Generato dall'IA

Sentenza 7/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 7/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Bruno Raffaele, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1964

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 7/1965 · Corte costituzionale: 84 del Registro ordinanze 1964

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 25 della Costituzione art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 25 della Costituzione
dell'art. 25 della Costituzione, giacché la fattispecie ivi prevista
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1964 dal

Giudice istruttore del Tribunale di Foggia nel procedimento penale a

carico di Bruno Raffaele, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1964

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13

giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli.

:

Nel procedimento penale a carico di Bruno Raffaele, imputato del

reato di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 del Codice penale, il

Giudice istruttore del Tribunale di Foggia sollevava d'ufficio

questione di legittimità costituzionale del detto articolo in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Risulta dalla stessa ordinanza che il Bruno, nominato custode

giudiziario in un procedimento di espropriazione mobiliare, si era

presentato alla casa della debitrice, assumendo di voler portare via i

mobili pignorati. Il marito della debitrice, tale Antonio Lo Surdo,

poté evitate l'asporto di essi versando quindicimila lire in acconto

di un debito di trentamila lire, contratto, a sua insaputa, dalla

moglie;

denunciò, quindi, il fatto al Pretore di Foggia. Eseguite le

indagini, gli atti erano rimessi al Procuratore della Repubblica, il

quale chiedeva all'Ufficio istruzione del Tribunale il prosieguo

dell'istruttoria con il rito formale.

Espletate le incombenze conseguenti, il Pubblico Ministero chiedeva

di contestare al Bruno il reato di cui al predetto art. 323 del Codice

penale.

Il Giudice istruttore, con l'ordinanza sopra indicata, ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale di tale articolo, ritenendo

che esso sia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, in relazione all'art. 1 del Codice penale, in quanto

rimetterebbe alla discrezionalità del magistrato la configurabilità

del reato, quando viene commesso un qualsiasi fatto non specificamente

previsto dalla legge come tale.

Subordinatamente l'ordinanza osserva che l'art. 323 del Codice

penale può essere ritenuto costituzionalmente illegittimo anche in

relazione al principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte

alla legge, in quanto la norma penale riguarda soltanto il pubblico

ufficiale e non anche l'incaricato di pubblico servizio, il quale, come

si esprime l'ordinanza, può parimenti compiere azioni non prettamente

lineari.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1964.

La causa è stata decisa in camera di consiglio non essendosi

costituita alcuna delle parti, in conformità agli artt. 26, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

:

La questione è infondata.

L'art. 323 del Codice penale non è in contrasto col secondo comma

dell'art. 25 della Costituzione, giacché la fattispecie ivi prevista

è determinata in modo da non lasciare alla discrezionalità

dell'interprete la configurazione del reato, come si assume

nell'ordinanza.

Ed invero, secondo la norma impugnata il fatto punibile consiste

nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere

inerente all'ufficio, quando essa si concreti in un atto o, comunque,

in un comportamento illegittimo, posto in essere con dolo.

In base a questa individuazione degli elementi del reato, si deve

riconoscere che il precetto penale in esame, mentre corrisponde

all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali,

che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico

di reato, dà nello stesso tempo sufficiente garanzia che il pubblico

ufficiale sia al coperto dalla possibilità di arbitrarie applicazioni

della legge penale, il timore delle quali nuocerebbe anch'esso al buon

andamento della pubblica Amministrazione e al sollecito perseguimento

dei suoi fini.

Né vale in contrario il rilievo che per determinare, in concreto,

la sussistenza del reato si rende necessario prendere in esame

l'eventuale violazione di norme non contenute nelle leggi penali,

quali, nel caso di specie, le norme del Codice di procedura civile su

gli obblighi del custode giudiziario. A parte che la possibilità di

considerare come illecito penale la violazione di norme inerenti

all'esercizio di una pubblica funzione, ovunque siano contenute, non

dà luogo a dubbi di costituzionalità; nel caso dell'art. 323 del

Codice penale elemento essenziale per la sussistenza del reato è il

dolo specifico; vale a dire, l'intenzione di recare ad altri un danno o

procurargli un vantaggio.

La proposta questione non ha fondamento neanche in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di

eguaglianza enunciato in tale articolo consente al legislatore

ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni

obbiettivamente diverse, e che il giudizio sulla parità o diversità

delle situazioni spetta insindacabilmente allo stesso legislatore nei

limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi

costituzionali (sentenza n. 81 del 1963). Ora, non può ritenersi che

contrasti col criterio della ragionevolezza o con principi

costituzionali l'aver collegato la responsabilità penale con la

qualità di pubblico ufficiale, senza estenderla alla diversa

situazione giuridica dell'incaricato di pubblico servizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 323 del Codice penale, sollevata dal Giudice istruttore del

Tribunale di Foggia con ordinanza del 27 aprile 1964, in riferimento

agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.