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Sentenza 69/1965 ECLI:IT:COST:1965:69 Generato dall'IA

Sentenza 69/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 69/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro di Foligno, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1964

Regesto Legislator

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Sentenza 69/1965 · Corte costituzionale: 182 del Registro ordinanze 1964

Parole chiave

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assegno per l'azienda imposta sull'utile delle aziende imposizione della famiglia base imponibile soggetti passivi tassazione secondo il potere d'apprezzamento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo e

secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria

sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1964

dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di

Perugia su ricorso di Buffetti Arturo e Maria Clara contro l'Ufficio

del registro di Foligno, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1964

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26 del 30

gennaio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

:

Con ordinanza del 3 giugno 1964, la Commissione provinciale delle

imposte dirette ed indirette di Perugia, chiamata a giudicare su un

ricorso degli eredi di Buffetti Berardi Alessandro contro la

liquidazione della imposta di successione fatta dall'Ufficio del

registro di Foligno senza tenere conto delle passività gravanti su una

azienda agraria, ha sollevato, su richiesta dei ricorrenti, la

questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 31

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle

successioni), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Il detto art. 31 dispone che le percentuali (del 2 e del 5 per

cento) per la valutazione presuntiva, rispettivamente, dei gioielli e

denari e della mobilia, vanno calcolate sul valore complessivo dei beni

ereditari "al lordo del passivo", mentre, quando si tratti di aziende

industriali o commerciali, vanno calcolate sulla differenza netta fra

attivo e passivo. Secondo l'ordinanza vi sarebbe una differenza di

trattamento fra le aziende industriali e commerciali (le quali possono

detrarre per la determinazione dell'imponibile i debiti) e le aziende

agrarie, per le quali non è consentito detrarre le passività; e da

tale diversità di trattamento deriverebbero notevoli differenze nella

imposizione tributaria, in quanto l'imponibile delle prime risulterebbe

effettivo, e cioè conforme alle condizioni economiche dell'azienda,

mentre l'imponibile delle seconde risulterebbe fittizio, non essendosi

tenuto conto delle passività. Siffatta diversità di trattamento mal

si concilierebbe con i principi di eguaglianza tributaria, garantiti

dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26 del 30

gennaio 1965.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

:

La questione sollevata con l'ordinanza di rimessione non si

riferisce soltanto al primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3270, che è stato impugnato, ma anche al secondo comma dello

stesso articolo, che dispone un particolare trattamento tributario per

le aziende industriali e commerciali.

L'ordinanza denunzia infatti la violazione degli artt. 3 e 53 della

Costituzione in quanto per la valutazione presuntiva, in percentuale,

di gioielli, denaro e mobilia si deve tener conto, per le aziende

agricole, del valore lordo di esse; e per quelle industriali e

commerciali, invece, del valore netto. Risultando il contrasto tra le

norme dal confronto dei due suindicati commi dell'art. 31, essi

debbono intendersi impugnati entrambi.

1. - La questione è fondata.

Relativamente al valore presunto dei gioielli, del denaro e della

mobilia, è evidente la diversità del trattamento fatto a coloro che

ereditano un'azienda agricola rispetto a coloro che ereditano

un'azienda industriale o commerciale.

Nelle trasmissioni per causa di morte, si presume la esistenza di

gioielli, denaro e mobilia, il cui valore viene calcolato secondo

percentuali stabilite dalla legge (2 e 5 per cento) dell'intero

compendio ereditario.

La somma sulla quale debbono essere applicate le dette percentuali

varia evidentemente a seconda che si applichi oppur no il principio

della deduzione delle passività: ed allorquando il valore del bene

viene calcolato in base alla differenza fra attivo e passivo si ottiene

un imponibile reale, corrispondente cioè alla effettiva consistenza

economica; in caso diverso si ha un imponibile fittizio. Orbene,

secondo le norme impugnate, il principio della deduzione delle

passività nell'un caso è valido e nell'altro no, sicché per le

aziende agricole si assume un imponibile fittizio, per le aziende

industriali invece un imponibile reale.

2. - Diversità di disciplina non si riscontrava nelle norme della

legge sulle successioni, la quale, prima della innovazione apportata

dal R.D. 30 dicembre 1923, assumeva l'imponibile fittizio (cioè senza

detrazione delle passività) in ogni caso di valutazione dei gioielli,

del denaro e della mobilia. Soltanto col decreto del 1923, è stata

introdotta la modifica a favore delle aziende industriali e

commerciali; ma le ragioni del particolare trattamento, quali si

leggono nella relazione ministeriale, potendo valere per qualsiasi

azienda, comprese quelle agricole, confermano la identità delle

situazioni.

3. - La diversità di trattamento non appare fondata su situazioni

obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero

giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, in relazione alla

situazione di fatto, che va presa in considerazione dalla legge al fine

della imposizione di un tributo, non sussiste differenza alcuna fra le

aziende agricole e quelle industriali o commerciali.

Non che le aziende agrarie non abbiano caratteristiche proprie,

derivanti dalla esistenza di un patrimonio in gran parte immobiliare;

ma che le attività di esse si svolgano nel fondo e non abbiano quindi

bisogno di un particolare sistema di pubblicità - che il credito

agrario abbia caratteri e garanzie proprie - che la funzione

dell'agricoltura si esaurisca nell'attività produttiva ecc., appaiono

tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una

discriminazione.

La non diversità sostanziale poi è innegabile nella attuale

evoluzione delle aziende agricole le quali vanno uniformandosi sempre

più ai sistemi delle aziende industriali. E con la meccanizzazione

dell'agricoltura, oggi, il ricorso al credito è diventato mezzo

indispensabile di vita anche per le aziende agricole, sia per far

fronte ad una completa ed efficiente attrezzatura, sia per sopperire

alle spese di gestione.

4. - Pertanto le norme impugnate contengono discipline diverse

rispetto ad aziende, le quali, come oggetto di una valutazione di

natura tributaria, si trovano invece in situazioni di fatto

obbiettivamente identiche. Onde risulta violato il principio garantito

dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, nel senso che l'imposizione

tributaria va commisurata in modo uniforme nei confronti di soggetti,

che si trovano nelle stesse situazioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo

comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria

sulle successioni) in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le

aziende industriali e commerciali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.