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Ordinanza 55/1965 ECLI:IT:COST:1965:55 Generato dall'IA

Ordinanza 55/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 55/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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notificata e pubblicata, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione

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Ordinanza 55/1965 · Corte costituzionale: notificata e pubblicata, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale,

la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,

Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 162 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 269 del 31 ottobre 1964.

Visti gli atti di costituzione di Gemmati Natale e della Sezione

speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma.

Ritenuto che con ordinanza del 24 maggio 1962, ritualmente

notificata e pubblicata, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361,

con cui il signor Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni

siti in agro Castellaneta (Taranto) segnati in catasto alla partita n.

2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma

fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;

che, secondo l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non

al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero

stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo

l'esproprio li avrebbero venduti al signor Natale Gemmati, che perciò

li rivendica nel giudizio di merito;

che questa Corte con ordinanza 8 maggio 1963 ha rimesso gli atti al

Tribunale di Bari perché accertasse se l'usucapione, a favore delle

signore Pastore e Perniola, era veramente maturata al 15 novembre 1949

e se i terreni venduti al Gemmati erano quelli usucapiti dalle due

danti causa;

che il Tribunale di Bari con ordinanza 25 giugno 1964, ritualmente

notificata e pubblicata, ha ritrasmesso gli atti a questa Corte dando

generica risposta affermativa sui due quesiti sottopostigli;

che in questa sede si sono costituiti il Gemmati e la Sezione

speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale, occorre stabilire se i terreni,

rivendicati dal Gemmati e iscritti in catasto coi nn. 25 e 14, siano

stati usucapiti dalle signore Pastore e Perniola al 15 novembre 1949,

giorno a cui si deve far riferimento quanto alla titolarità dei beni

da espropriare (sentenza n. 41 del 1959 della Corte costituzionale), ed

inoltre se siano stati venduti da costoro al Gemmati con l'atto

Labellarte del 9 ottobre 1954;

che, allo stato, l'usucapione non risulta provata sia perché le

dichiarazioni dei tre testimoni appariscono inesatte e perfino

contraddittorie, sia perché della permuta non formalizzata, alla quale

sarebbe succeduta la presa di possesso ad usucapionem, non è traccia

nei rogiti di trasferimento dei terreni, che si richiamano invece ad

atti formali, sia perché del muro a secco, con cui si sarebbe attuata

la presa di possesso, si ha notizia per la prima volta nell'atto del

1923, mentre in quello del 1921 il "paretone" sembra riferirsi ad altro

fondo;

che ad ogni modo i terreni espropriati dall'Ente e rivendicati dal

Gemmati figurano in catasto coi nn. 25 e 14, mentre risulterebbe che il

Gemmati ha acquistato dalle signore Pastore e Perniola, con atto

Labellarte 1954, solo i fondi vicini contrassegnati coi nn. 26 e 27,

sui quali non c'e controversia, né c'è prova che il riferimento a

questi dati sia frutto d'un errore;

che anzi l'acquisto del Gemmati (1954) è posteriore

all'espropriazione dei terreni rivendicati e il muro a secco, che

delimitava questi terreni, era interrotto il giorno dell'acquisto (doc.

5 fascicolo Basile), situazione di fatto che sembra escludere il

proposito delle signore Pastore e Perniola di venderli al Gemmati,

indicandoli per di più con numeri (26, 27) diversi da quelli che li

contrassegnavano in catasto (nn. 25, 14);

che perciò si rende necessaria sull'uno e sull'altro punto una

nuova e più penetrante indagine;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia gli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.