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Ordinanza 54/1965 ECLI:IT:COST:1965:54 Generato dall'IA

Ordinanza 54/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 54/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R.

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 54/1965 · Corte costituzionale: questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R.

Parole chiave

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attività sottoposta a contribuzione sussidio per la costruzione contratti collettivi di lavoro obbligo contributivo contributo per l'assistenza contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n.

1642, promossi con ordinanze del 13 giugno 1964 del Pretore di

Ottaviano, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di

Stanziano Silvio e di Di Palma Giuseppe, iscritte ai nn. 140 e 141 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 26 settembre 1964, n. 238.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con le due menzionate ordinanze è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R.

11 dicembre 1961, n. 1642, sotto il profilo del contrasto con gli artt.

76 e 77 della Costituzione per avere reso obbligatoria erga omnes la

clausola 7 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro per gli

addetti alle industrie edili e affini della provincia di Napoli del 2

ottobre 1959, che istituisce una Cassa edile per gestire i contributi

dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e

festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali;

che a tenore del secondo comma dell'art. 9 delle Norme integrative

16 marzo 1956 il giudizio si è svolto in camera di consiglio;

Considerato che l'identità dell'oggetto dei giudizi promossi con

le due ordinanze rende opportuna la loro riunione;

che le due ordinanze, sia nella motivazione che nel dispositivo,

pur riferendosi al D.P.R. che ha reso obbligatorie le clausole

dell'accordo provinciale per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959

lo hanno erroneamente indicato non già con la data della sua

emissione, e il corrispondente numero di pubblicazione (9 maggio 1961,

n. 865) bensì con gli estremi propri di altro decreto (11 dicembre

1961, n. 1642) che approva gli accordi collettivi per le provincie di

Palermo, Siracusa, Catania, Trapani;

che tuttavia è da ritenere che l'errore incorso non sia tale da

indurre nullità del rapporto processuale avanti alla Corte poiché in

tutti gli altri atti della causa il decreto in contestazione risulta

esattamente indicato e le stesse ordinanze, pel riferimento che fanno

all'accordo economico per la provincia di Napoli del 2 ottobre 1959,

consentono la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 novembre 1964, n.

79, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. ora denunciato;

che per effetto di tale sentenza la disposizione stessa ha cessato

di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione e non

può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n.

87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa

Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione dei due giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865,

per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro

del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della

già avvenuta cessazione della sua efficacia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.