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Ordinanza 46/1965 ECLI:IT:COST:1965:46 Generato dall'IA

Ordinanza 46/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 46/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Deglialberti Sergio ed altri, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 46/1965 · Corte costituzionale: 146 del Registro ordinanze

Parole chiave

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censura costituzionale costituzionalità delle leggi legittimazione ad agire legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico censura dell'accertamento dei fatti
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1964

dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di

Deglialberti Sergio ed altri, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225

del 12 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata pronunciata dal

Tribunale di Vigevano è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale per

contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre

1964;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Vigevano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.