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Sentenza 43/1965 ECLI:IT:COST:1965:43 Generato dall'IA

Sentenza 43/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 43/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato e versato

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Sentenza 43/1965 · Corte costituzionale: della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato e versato

Parole chiave

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arretrati di contributi contributi di previdenza professionale retribuzione del lavoratore dipendente sussidio per le spese scolastiche pagamento delle prestazioni contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
costituzionale, per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, e del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi

con due ordinanze emesse il 14 aprile 1964 dalla III Sezione penale

della Corte suprema di cassazione nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di D'Attardi Salvatore e di Bologna Vincenzo,

iscritte ai nn. 136 e 137 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

:

1. - Nel corso di procedimento pendente avanti alla Ill Sezione

penale della Corte suprema di cassazione a carico di D'Attardi

Salvatore, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 1 ed 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato e versato

gli importi relativi alle ferie non godute, gratifiche e festività

alla Cassa edile di Palermo, costituita in base all'art. 9 dell'accordo

integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959, nonché i relativi

contributi paritetici, previsti dai successivi articoli 10 e 13,

recepiti in legge con il D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, esecutivo

del precedente D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (che dava valore di legge

al contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile

del 24 luglio 1959), è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale, per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della

Costituzione, dell'articolo unico del decreto presidenziale per ultimo

citato, in relazione all'art. 61 del detto contratto collettivo

nazionale, e, per conseguenza in relazione anche alle citate clausole

10 e 13 concernenti l'istituzione di un centro per la scuola

professionale edile, gestita dalla Cassa edile.

La Cassazione, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione stessa (in quanto gli obblighi imposti ai non

appartenenti ai sindacati dell'iscrizione alla Cassa edile e del

versamento dei contributi necessari all'assolvimento dei compiti di

addestramento professionale ad essa attribuiti, esorbiterebbero dal

compito affidato all'organo delegato di estendere erga omnes le sole

clausole contrattuali necessarie a garantire i minimi inderogabili

salariali e normativi) ha emesso in data 14 aprile 1964 ordinanza di

sospensione della causa e di rinvio alla Corte degli atti del giudizio.

2. - La stessa III Sezione penale della suprema Corte di

cassazione, con altra ordinanza in pari data, emessa nel corso di un

processo pendente a carico di Bologna Vincenzo, imputato anch'egli

della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n.

741, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle

medesime norme e per motivi identici a quelli di cui alla precedente

ordinanza.

Le due ordinanze debitamente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.

Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte, e pertanto

il giudizio si è svolto in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 9

norme integrative 16 marzo 1956.

:

1. - Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione, vanno

riunite e decise con unica sentenza.

2. - Questa Corte, con sentenza 4 luglio 1963, n. 129, ha statuito

che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al

Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso

conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nazionali,

nonché dei contratti integrativi provinciali stipulati dalle

associazioni sindacali, non hanno inteso includere quelle fra esse che

rendono obbligatoria anche per i non appartenenti alle associazioni

stipulanti l'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i

contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per

gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e

assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in

cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli articoli 34 (per

il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina

l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e,

conseguentemente dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865,

per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile

costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la

Provincia di Salerno, che era oggetto della controversia allora decisa.

Con la successiva sentenza 18 marzo 1964, n. 31, è stata

dichiarata l'illegittimità dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre

1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la

clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la

Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio

1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione.

Con altra sentenza 23 ottobre 1964, n. 78, la Corte, nel

riconfermare l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 1642 che

dispone l'obbligatorietà dell'osservanza della clausola 9

dell'accordo, ha dichiarato la illegittimità dello stesso articolo

unico anche per la parte in cui rende obbligatoria la clausola 13

dell'accordo predetto riferentesi al versamento dei contributi alla

Cassa edile.

L'articolo unico dello stesso decreto presidenziale n. 1032 del

1960, viene ora denunciato per la parte che rende obbligatorio erga

omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per

gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, riguardante

l'addestramento professionale, nonché l'articolo unico del D.P.R. 11

dicembre 1961, n. 1642, nella parte che conferisce la stessa

obbligatorietà alle clausole 10 e 13 dell'accordo collettivo di lavoro

30 settembre 1959 per gli operai della Provincia di Palermo, addetti

alle predette industrie.

Osserva la Corte costituzionale che l'addestramento professionale,

affidato dall'art. 61 del contratto collettivo nazionale e dalla

clausola 10 dell'accordo collettivo provinciale alle associazioni

territoriali di categoria, non è suscettibile dell'estensione ai non

appartenenti alle associazioni disposta dai citati decreti

presidenziali, in quanto, mentre non può ritenersi attinente alla

specifica finalità posta dall'art. 1 della legge n. 741 di assicurare

i minimi inderogabili salariali e normativi, importa anche per gli

estranei alle associazioni la necessità dell'instaurazione di rapporti

con queste, rapporti che esulano dal contenuto caratteristico dei

contratti collettivi, riguardante solo la disciplina dei diritti e

obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di

lavoro.

In ordine alla denuncia di illegittimità costituzionale della

clausola 13 del predetto accordo collettivo provinciale disciplinante

il versamento alla Cassa edile delle somme previste dagli artt. 6, 9,

10, è da rilevare che essa è ormai venuta meno, essendo stata già,

con la sopra ricordata sentenza 23 ottobre 1964, n. 78, dichiarata

incostituzionale in tutte le sue parti, in quanto prevedeva il

versamento a carico di tutti gli appartenenti alla categoria dei

contributi alla Cassa edile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione dei due giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende

obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo integrativo

provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle

industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale relativa alla clausola 13 del citato accordo integrativo

di lavoro 30 settembre 1959, resa obbligatoria erga omnes dall'articolo

unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta

inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con

sentenza 23 ottobre 1964, n. 78.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.