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Ordinanza 37/1965 ECLI:IT:COST:1965:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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10 gennaio 1926, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964

Regesto Legislator

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art. 22 della Costituzione; Ordinanza 37/1965 · Corte costituzionale: 10 gennaio 1926, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964

Parole chiave

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cambiamento del cognome protezione del nome soprannome nomi geografici nazionalità diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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art. 22 della Costituzione
all'art. 22 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L.

10 gennaio 1926, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964

dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra di

Sarentino Carlo ed Enrico e il vice Commissario del Governo in Bolzano,

iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell'11 luglio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che nel giudizio promosso con citazione del 28 giugno-1

luglio 1963 innanzi al Tribunale di Trento da Carlo ed Enrico di

Sarentino contro il vice Commissario del Governo in Bolzano, per

sentire dichiarare l'illegittimità del decreto del Prefetto di Bolzano

in data 13 aprile 1934, n. 790, con cui fu disposta d'ufficio, in

applicazione dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, la

restituzione del nome patronimico "Sarnthein" nella forma italiana di

"Sarentino", gli attori sollevavano questione di legittimità

costituzionale del citato articolo di quest'ultimo decreto in relazione

all'art. 22 della Costituzione;

che il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, rimetteva a questa Corte la decisione

dell'anzidetta questione di legittimità costituzionale;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti

costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre

comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati ed è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 169 dell'11 luglio 1964;

che in questa sede nessuno si è costituito;

Considerato che tra i dati di fatto enunciati nella parte

introduttiva dell'ordinanza di rimessione si legge (non è ben chiaro

se come convincimento del giudice o come assunto della parte): "che la

famiglia von Sarnthein non è mai stata originaria della provincia di

Trento, ma è famiglia bellunese di provenienza tedesca; che il cognome

Sarnthein non può essere considerato la traduzione tedesca di un

precedente nome italiano, per cui manca il presupposto logico-giuridico

per l'applicabilità dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17";

che dalle anzidette enunciazioni discenderebbe l'irrilevanza della

questione di legittimità costituzionale proposta;

che la questione di rilevanza deve essere esaminata e risolta dal

giudice a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MONTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.