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Ordinanza 35/1965 ECLI:IT:COST:1965:35 Generato dall'IA

Ordinanza 35/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 35/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Genna Antonio, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1964

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione; Ordinanza 35/1965 · Corte costituzionale: 172 del Registro ordinanze 1964

Parole chiave

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disposizione a causa di morte pena di morte infortunio mortale assassinio omicidio intenzionale chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
impugnata sarebbe in contrasto col precetto dell'art. 27 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1964 dal

Giudice istruttore del Tribunale di Velletri nel procedimento penale a

carico di Genna Antonio, iscritta al n. 172 del Registro ordinanze 1964

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 295 del 28

novembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Genna

Antonio, con ordinanza del 26 settembre 1964, il Giudice istruttore

presso il Tribunale di Velletri ha sollevato, d'ufficio, la questione

di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 150 del

Codice penale, per la quale, la morte del reo, avvenuta prima della

condanna, estingue il reato. Secondo l'ordinanza, il termine "reo"

avrebbe assunto quasi esclusivamente il significato di "colpevole" o di

"condannato" non soltanto nella comune accezione, ma anche nella

terminologia dello stesso Codice (es. art. 171); onde, la norma

impugnata sarebbe in contrasto col precetto dell'art. 27 della

Costituzione: "l'imputato non è considerato colpevole sino alla

condanna definitiva";

Considerato che il termine reo, nell'art. 150 del Codice penale non

ha affatto il significato di "colpevole", come si assume

nell'ordinanza, le cui argomentazioni sono smentite dalla relazione al

Codice di procedura penale del 1930, la quale ha chiaramente spiegato

le ragioni per le quali alla dizione "morte dell'imputato", usata dal

precedente Codice, è da preferirsi "morte del reo". Il legislatore ha

inteso, invero, dare alla parola un significato ben diverso da quello

di persona dichiarata colpevole, ed evitare nel contempo il richiamo ad

altra nozione che sarebbe di carattere processuale. Ed in ciò

concordando anche la dottrina - e nessun dubbio essendo stato giammai

sollevato nella pratica applicazione della norma - non appare per nulla

giustificato il dissenso manifestato dalla ordinanza e basato su

argomenti, che possono condurre ad una sola conclusione: che cioè il

Codice penale adotta, in modo più o meno appropriato, il termine "reo"

per indicare talvolta l'imputato e talvolta il condannato.

E poiché, nell'uso delle parole, l'importante è che ognuno sappia

intenderle nel significato loro attribuito, la questione è

manifestamente infondata, com'è altresì confermato dal rilievo che la

norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un termine per

indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato,

mentre il giudice non è affatto vincolato a ripetere nella decisione

le stesse parole del Codice, nulla vietando che egli si avvalga di

altro termine, o tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni

qualificazione giuridica;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 150 del Codice penale proposta dalla ordinanza

del Giudice istruttore di Velletri in riferimento all'art. 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.