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Ordinanza 34/1965 ECLI:IT:COST:1965:34 Generato dall'IA

Ordinanza 34/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 34/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Malfertheiner Michele, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1964 e

Regesto Legislator

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artt. 134 della Costituzione; Ordinanza 34/1965 · Corte costituzionale: 161 del Registro ordinanze 1964 e

Parole chiave

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limiti costituzionali divieto di abbandonare un dato territorio restrizione della libera circolazione ambito d'applicazione ratione personae dei regolamenti diritto alla libertà introduzione di nuove restrizioni

Disposizioni normative citate

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artt. 134 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31

gennaio 1901, n. 36, e dell'art. 16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329,

promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal Pretore di Pieve

di Cadore nel procedimento penale a carico di De Cesero Giovanni e

Malfertheiner Michele, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26

settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che il Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 28

gennaio 1964 proponeva a questa Corte la questione della legittimità

costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e dell'art.

16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, in riferimento agli artt. 16 e 52

della Costituzione;

che la detta ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata

e pubblicata, ai sensi di legge;

che nessuno essendosi costituito dinanzi alla Corte, la causa è

stata assegnata alla camera di consiglio, a norma degli artt. 26, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative

per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Considerato che è necessario che il giudice a quo precisi, nella

sua competenza, se egli ritenga che entrambi i decreti da lui citati -

R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 - siano in

vigore, e se entrambi costituiscano norma di legge o avente forza di

legge, come tali impugnabili in questa sede (artt. 134 della

Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; e 23,

lett. a, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che contemplando i detti decreti, agli articoli citati, varie

ipotesi, è necessario che egli indichi quale di esse ritiene dover

riferire al caso sottoposto al suo giudizio (art. 23, lett. b, della

citata legge 11 marzo 1953);

che, inoltre, essendo intervenuto, dopo l'ordinanza, il D. P. R 14

febbraio 1964, n. 237 (Gazzetta Ufficiale, n. 110 del 5 maggio 1964),

che contiene, fra l'altro, disposizioni riguardanti la materia, è

necessario che, ove le ritenga applicabili al caso sottoposto al suo

giudizio, ne esamini la rilevanza rispetto al caso medesimo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pieve di Cadore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONTFACIO.