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Sentenza 33/1965 ECLI:IT:COST:1965:33 Generato dall'IA

Sentenza 33/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 33/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico

Regesto Legislator

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art. 18 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 33/1965 · Corte costituzionale: nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico

Parole chiave

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art. 18 della Costituzione art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 18 della Costituzione
Corte perché in contrasto con l'art. 18 della Costituzione: con la
art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico

delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016,

promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1964 dal Pretore di Ferrara

nel procedimento penale a carico di Romanini Ivo, iscritta al n. 139

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Ivo

Romanini, celebrato davanti al Pretore di Ferrara, i difensori

dell'imputato sollevarono la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 del T.U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5

giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 34 del D.P.R. 10 giugno

1955, n. 987, secondo il quale nelle zone di ripopolazione e cattura,

costituite automaticamente in riserva per l'annata venatoria successiva

alla scadenza della concessione, possono cacciare soltanto i cacciatori

della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia,

nei territori delle quali sono situati i terreni inclusi nella zona

stessa, dovendosi considerare cacciatori abusivi, soggetti alle

relative sanzioni, tutti gli altri cacciatori che s'introducano nel

territorio riservato per esercitarvi la caccia o l'uccellagione.

Il Pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente

infondata, con ordinanza emessa l'11 luglio 1964, sospese il giudizio e

trasmise gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza ritualmente notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 26

settembre 1964.

Le ragioni che hanno persuaso il Pretore della non manifesta

infondatezza della questione sono da ricercare nel fatto che la norma

impugnata troverebbe il suo presupposto nella norma contenuta nell'art.

8 del citato T.U., dichiarata costituzionalmente illegittima da questa

Corte perché in contrasto con l'art. 18 della Costituzione: con la

conseguenza che la norma impugnata sarebbe in contrasto anch'essa con

l'art. 18, che pone il principio della libertà di associazione, e

inoltre con l'art. 3 che proclama il principio di eguaglianza.

Nel presente giudizio non si è costituita la parte privata e non

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

La questione è stata proposta per errore in relazione anche

all'art. 34 (non 32) del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, dato che

questo articolo modifica l'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico

della caccia, una disposizione, cioè, che non si riferisce al divieto

stabilito e sanzionato dai commi 1, ultima parte, e 3 del predetto

articolo: ai quali soltanto, perciò, la questione di legittimità deve

essere riferita.

In questi limiti la questione è fondata, non già perché la norma

impugnata sia in contrasto con l'art. 18 della Costituzione, ma

perché, essendo stato dichiarato non conforme alla Costituzione il

sistema posto dal testo unico della caccia, in virtù del quale

l'esercizio dell'attività venatoria è condizionato all'obbligatoria

iscrizione alla Federazione della caccia (sentenze n. 69 del 7 giugno

1962 e n. 71 dell'8 maggio 1963), l'autorizzazione all'esercizio di

siffatta attività consentita, nel caso in esame, soltanto agli

iscritti alla Sezione o alle Sezioni della Federazione costituite nella

zona, si risolve in una disparità di trattamento a danno di coloro che

sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle Sezioni della

Federazione e quindi in una patente violazione dell'art. 3 della

Costituzione. Occorre appena avvertire che questa violazione non si

verificava, invece, quando, essendo in vigore le norme dichiarate poi

incostituzionali, la qualità di iscritto alle Sezioni della

Federazione della caccia, si congiungeva con l'altra di autorizzato a

esercitare l'attività venatoria: sicché il permesso accordato agli

iscritti alle Sezioni significava permesso accordato a tutti

indistintamente i cacciatori della zona.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute

nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico

delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in

relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.