Ordinanza 21/1965 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAn. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 25 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Ordinanza 21/1965 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del
Codice di procedura penale in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, promosso con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale
di Siracusa, nel procedimento penale a carico di Michele Pavano,
iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del
Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione
di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di
procedura penale, sotto il profilo che la facoltà che esso concede al
Procuratore generale di richiamare, prima della sentenza che chiude la
istruzione formale e con provvedimento insindacabile, gli atti e di
rimetterli alla Sezione istruttoria, sottrae l'istruzione della causa
al giudice naturale e quindi contrasta con il principio costituzionale
della precostituzione legale del giudice affermato dall'art. 25, primo
comma, della Costituzione;
che la parte non si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 7 giugno
1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
234, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento
all'art. 25 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale,
promossa con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - BIAGIO
PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.