Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 21/1965 ECLI:IT:COST:1965:21 Generato dall'IA

Ordinanza 21/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 21/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 25 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Ordinanza 21/1965 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione del ministero pubblico abbandono del procedimento rigetto provvisorio dell'opposizione ricusazione di pubblici ministeri azione costitutiva indipendenza dei giudici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 25 della Costituzione
all'art. 25 della Costituzione;
art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del

Codice di procedura penale in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, promosso con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale

di Siracusa, nel procedimento penale a carico di Michele Pavano,

iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di

procedura penale, sotto il profilo che la facoltà che esso concede al

Procuratore generale di richiamare, prima della sentenza che chiude la

istruzione formale e con provvedimento insindacabile, gli atti e di

rimetterli alla Sezione istruttoria, sottrae l'istruzione della causa

al giudice naturale e quindi contrasta con il principio costituzionale

della precostituzione legale del giudice affermato dall'art. 25, primo

comma, della Costituzione;

che la parte non si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 7 giugno

1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.

234, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento

all'art. 25 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale,

promossa con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.