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Sentenza 18/1965 ECLI:IT:COST:1965:18 Generato dall'IA

Sentenza 18/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 18/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Venosa e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione

Regesto Legislator

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Sentenza 18/1965 · Corte costituzionale: di Venosa e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 517, 25 luglio 1952, n.

1150, e 6 settembre 1952, n. 1492, promosso con ordinanza emessa il 31

luglio 1964 dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi

civici della Basilicata nel procedimento civile vertente tra il Comune

di Venosa e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione

fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma

fondiaria -, iscritta al n. 169 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31

ottobre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro.

:

Con decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n.

1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, furono

espropriati in favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata - Sezione speciale per

la riforma fondiaria - terreni intestati ai signori Michele Lauridia,

Maria Rosaria Rapolla e Giuseppe Santangelo, in esecuzione delle leggi

12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n.

333.

Senonché, successivamente ai decreti di esproprio, furono condotti

a termine l'accertamento degli usi civici e l'identificazione delle

terre costituenti il demanio di uso civico di Venosa, e nello stato

degli occupatori arbitrari comparve il sovramenzionato Ente per talune

delle particelle di terreno espropriato ai signori Lauridia, Rapolla e

Santangelo. Contro tale iscrizione l'Ente fece opposizione e nel

giudizio che ne seguì con il Comune di Venosa, il Commissario

regionale per la liquidazione degli usi civici della Basilicata

sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei

decreti sopra citati e con ordinanza, emessa il 31 luglio 1964, sospese

il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 269 del 31 ottobre 1964.

Le ragioni che hanno indotto il Commissario a sollevare la

questione di costituzionalità dei tre decreti sono da ravvisare, come

è detto nell'ordinanza, nella circostanza che una parte dei terreni

espropriati conservano tuttora la qualità di terreni demaniali -

taluni perché facevano parte della quotizzazione del 1824, che non si

perfezionò con la necessaria approvazione sovrana, talaltri perché,

pure essendo stati oggetto della quotizzazione del 1864 conclusasi

regolarmente, furono alienati nel termine di divieto fissato in 20 anni

dall'art. 1 del decreto 6 dicembre 1852, applicabile nella specie.

Né, a giudizio del Commissario, era da ritenere fondata la tesi

dell'Ente che potesse trovare applicazione nel caso la norma dell'art.

9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, giusta la quale i diritti dei

terzi, compresi quelli di uso civico, sono trasferiti sulle indennità

di espropriazione, in quanto questa norma troverebbe applicazione

soltanto rispetto agli usi civici sui demani ex-feudali o

ex-ecclesiastici non ancora liquidati, non per i terreni assegnati ai

Comuni in base a una liquidazione già avvenuta e con ciò entrati a

far parte del demanio universale, che la legge vuole escluso dallo

scorporo.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, né

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

La questione è fondata.

L'accertamento della qualità dei terreni, intorno ai quali si

controverte, attiene al giudizio di rilevanza, anzi fa tutt'uno con

questo, ed è perciò di competenza del giudice a quo, al quale la

Corte non può sostituirsi. Su questo punto, che è stato più volte

sottoposto a giudizio, la giurisprudenza della Corte è costantissima e

univoca (ordinanza n. 77 del 16 maggio 1957; sentenze n. 57 del 18

novembre 1959, n. 44 del 21 giugno 1960 e n. 78 del 22 dicembre 1961).

La Corte pertanto deve muovere dalla circostanza della qualità

demaniale dei beni espropriati, accertata dal Commissario regionale per

la liquidazione degli usi civici della Basilicata, e deve in

conseguenza dichiarare l'incostituzionalità dei decreti impugnati per

la parte in cui abbiano ricompreso nell'esproprio terreni non di

proprietà privata. Non può infatti essere posto in dubbio che il

legislatore delegato esorbiti dai limiti della delega qualora, in

violazione della norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, abbia sottoposto ad espropriazioni beni demaniali e non

già, come dispone testualmente l'articolo citato, "la proprietà

terriera privata". Né vale opporre ciò che nel giudizio di merito, a

quanto risulta dall'ordinanza, ha opposto l'Ente: che, cioè, nel caso

in esame il Comune di Venosa dovrebbe esercitare il suo diritto

sull'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 9 della legge 12

maggio 1950, n. 230, per la ragione già enunciata dalla Corte nella

sentenza 22 dicembre 1961, n. 78, che il diritto di proprietà del

Comune sul demanio universale non puo essere riportato tra i "diritti

dei terzi, compresi i diritti di uso civico", dei quali la norma

invocata fa parola.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6

settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualità

demaniale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.