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Sentenza 100/1965 ECLI:IT:COST:1965:100 Generato dall'IA

Sentenza 100/1965 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 100/1965
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 11 del contratto richiamato in

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Sentenza 100/1965 · Corte costituzionale: 11 del contratto richiamato in

Parole chiave

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art. 76 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 867, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal

Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Martucci Arduino,

iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15 maggio 1965;

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

:

Nel corso di un procedimento penale dinanzi al Pretore di Roma a

carico di Martucci Arduino imputato della contravvenzione prevista

dagli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione

all'art. 34 del contratto collettivo nazionale per gli addetti

all'industria edilizia, reso valido erga omnes con D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, per avere omesso di versare alla Cassa edile per la

provincia di Roma, costituita ai sensi dell'art. 11 del contratto

integrativo provinciale del 30 settembre 1959, le indennità dovute a

n. 38 operai per ferie, gratifica natalizia e festività, la difesa

dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in

cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 11 del contratto richiamato in

riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Il Pretore, constatata la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione, con ordinanza 26 febbraio 1965, ha sospeso il giudizio

in corso ed ha rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 122 del 15

maggio 1965.

Nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e,

pertanto, il giudizio si è svolto in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956.

:

La questione di legittimità costituzionale riguardante la

obbligatorietà erga omnes delle norme istitutive delle Casse edili, ha

già formato oggetto di diverse pronunce da parte della Corte.

Con la sentenza 4 luglio 1963, n. 129, la Corte ha statuito che gli

artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al

Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso

conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei

contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non

hanno inteso includere anche quelle clausole che impongono ai non

appartenenti alle associazioni l'obbligo della iscrizione alle Casse

edili. In conseguenza di ciò con successive sentenze (n. 31, 78 e 79

del 1964) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie

norme concernenti l'istituzione e il funzionamento di tali Casse

nonché l'obbligatorietà di iscrizione alle medesime.

Sostanzialmente identico ai casi già decisi è quello di specie e

la necessità di una nuova apposita pronuncia di illegittimità deriva

solo dal fatto che la norma ora in esame è contenuta in altro

contratto collettivo.

Trattasi dell'articolo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1961, n. 867, che ha reso obbligatorie per la

Provincia di Roma tutte le clausole contenute nell'accordo collettivo

stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di

lavoratori edili, in esse compresa, quindi, anche la clausola 11

concernente la istituzione di una Cassa edile.

Alla stregua delle considerazioni svolte nelle richiamate sentenze

quest'ultima clausola è da ritenersi invalida e conseguentemente il

D.P.R. n. 867 del 1961 va dichiarato costituzionalmente illegittimo

limitatamente alla parte in cui rende obbligatoria erga omnes la

clausola medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, per la parte in cui rende obbligatoria

erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per

la provincia di Roma, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio

1959, n. 741, per la violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.