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Ordinanza 98/1964 ECLI:IT:COST:1964:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta

Regesto Legislator

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Ordinanza 98/1964 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta

Parole chiave

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promovimento della prostituzione favoreggiamento infrazione privilegiata atto sessuale con un detenuto complicità coazione sessuale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8,

della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e

lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con

ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel

procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta

al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

che secondo il Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell'art.

3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, "chiunque in qualsiasi

modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" non determina con

sufficiente precisione il fatto punibile, mentre la specificazione di

questo è garanzia inderogabile e fondamentale del cittadino in virtù

degli artt. 13 e 27 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno

1964, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'anzidetta norma in riferimento agli artt. 13 e 27

della Costituzione;

che con l'ordinanza sopracitata - regolarmente comunicata e

notificata - la questione è prospettata sotto il medesimo profilo e

non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75

(Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della

prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 13 e 27 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.