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Sentenza 92/1964 ECLI:IT:COST:1964:92 Generato dall'IA

Sentenza 92/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 92/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai

Regesto Legislator

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art. 48 della Costituzione; Sentenza 92/1964 · Corte costituzionale: del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai

Parole chiave

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art. 48 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 48 della Costituzione
del voto un limite che l'art. 48 della Costituzione non consente.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R.

16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 4 gennaio

1964 dal Consiglio comunale di Francavilla Angitola su ricorso di

Fiorito Giuseppe e Lazzaro Antonio, iscritta al n. 11 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 47 del 22 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

Nel corso di un giudizio promosso dai signori Giuseppe Fiorito e

Antonio Lazzaro in materia di operazioni elettorali, il Consiglio

comunale di Francavilla Angitola, con deliberazione 4 gennaio 1964, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48 della

Costituzione. La deliberazione è stata ritualmente notificata e

pubblicata.

Secondo il Consiglio comunale l'ufficio di segretario di seggio

"costituisce una caratteristica nell'esercizio del voto che la

Costituzione definisce uguale, libero e segreto": perciò la norma

impugnata, esigendo "la residenza nel Comune in cui si vota per poter

espletare l'ufficio di segretario di seggio", porrebbe all'esercizio

del voto un limite che l'art. 48 della Costituzione non consente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 12 marzo

1964: in esso si afferma che le funzioni a cui vengono chiamati i

componenti degli uffici elettorali non costituiscono esercizio del

diritto di voto; dimodoché le limitazioni poste nella norma impugnata

non toccano in alcun modo il libero esercizio di tale diritto da parte

di nessuno.

:

Il Consiglio comunale di Francavilla Angitola denuncia l'art. 22

del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai

non residenti nel Comune la nomina a segretario di seggio elettorale,

contrasterebbe con l'art. 48 della Costituzione che garantisce il voto

libero, uguale e segreto.

La questione è infondata.

L'art. 22 del citato D.P.R. stabilisce che non possa essere

nominato segretario di seggio chi non sia elettore residente nel Comune

o chi non sappia leggere o scrivere.

Queste limitazioni sono dettate da esigenze di regolare svolgimento

delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l'esercizio

del voto piuttosto che comprometterne la libertà, la segretezza di

parità. In particolare, poi, che il segretario di un seggio elettorale

sia e debba essere elettore residente nel Comune è un fatto dal quale

non si vede come possa essere limitato o minacciato il diritto di

chiunque voti in quello o in altri seggi. Perciò la norma impugnata

non viola l'art. 48 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (relativo alla nomina

dei segretari di seggi elettorali), proposta con la deliberazione

citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.