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Ordinanza 90/1964 ECLI:IT:COST:1964:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza 90/1964 · Corte costituzionale: dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art.

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi validità delle elezioni legittimazione del comune eleggibilità eccezione di incostituzionalità iniziativa costituzionale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.

16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 15 luglio

1964 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorso di Vinci Francesco ed

altri, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre

1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione 15

luglio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art.

25, primo comma, della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 64 del 1964, ha

dichiarato la manifesta infondatezza di tale questione di legittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo

comma, della Costituzione;

che la questione viene sottoposta a questa Corte negli stessi

termini e per gli stessi motivi per cui era stata sollevata, dallo

stesso Consiglio comunale di Pizzo, con la deliberazione che ha dato

luogo alla predetta dichiarazione di manifesta infondatezza;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con

deliberazione 15 luglio 1964 del Consiglio comunale di Pizzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.