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Ordinanza 88/1964 ECLI:IT:COST:1964:88 Generato dall'IA

Ordinanza 88/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 88/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 5 della

Regesto Legislator

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Ordinanza 88/1964 · Corte costituzionale: 1 e 5 della

Parole chiave

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stato richiedente competenza legislativa Stato regionale impugnazione di decisioni amministrative giurisdizione costituzionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

ha deliberato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964,

intitolata "Modifiche ed aggiunte alle leggi regionali 13 marzo 1959,

n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 29 maggio 1964, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 9 del Registro

ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 il Giudice relatore

Aldo Sandulli;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 5 della

legge approvata dall'Assemblea regionale il 21 maggio 1964, intitolata

"Modifiche ed aggiunte alle leggi regionali 13 marzo 1959, n. 4, 28

dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

l'Avvocatura generale dello Stato ed al ricorso ha resistito la

Regione, a mezzo del suo Presidente, con deduzioni depositate il 24

giugno 1964;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre

1964;

che la Regione ha accettato tale rinuncia, mediante dichiarazione

in calce alla medesima;

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.