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Ordinanza 87/1964 ECLI:IT:COST:1964:87 Generato dall'IA

Ordinanza 87/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 87/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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affitto di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964

Regesto Legislator

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art. 42 della Costituzione, art. 41 della Costituzione; Ordinanza 87/1964 · Corte costituzionale: affitto di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964

Parole chiave

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principi che disciplinano le concessioni regolamento della fondazione canone del diritto di superficie controllo del fitto agricolo canone radiotelevisivo canone d'acqua

Disposizioni normative citate

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art. 42 della Costituzione
41 e dal secondo comma dell'art. 42 della Costituzione
art. 41 della Costituzione
comma dell'art. 41 e dal secondo comma dell'art.
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16

della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di

affitto di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964

dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lucera nel

procedimento civile vertente tra Di Natale Giovanni, Umberto ed

Ermelindo e la Fondazione Vincenzo Zaccagnino da S. Nicandro Garganico,

iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che nel procedimento civile per perequazione di un canone

d'affitto di fondo rustico tra Giovanni, Umberto ed Ermelindo Di

Natale, affittuari, e la Fondazione Vincenzo Zaccagnino da S. Nicandro

Garganico, locatrice, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di

Lucera, su eccezione della convenuta, ha sollevato, con ordinanza

dell'8 aprile 1964, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567, in relazione agli

artt. 41 e 42 della Costituzione;

che il Tribunale ha ritenuto, oltre che indispensabile per la

decisione della causa, non manifestamente infondata la questione,

osservando che la determinazione dei canoni di affitto di fondi rustici

anche per i contratti in corso, demandata dalle impugnate disposizioni

a Commissioni tecniche provinciali, si risolve in una limitazione

dell'autonomia negoziale delle parti ad opera di organi amministrativi;

e non poggia su alcun criterio obiettivo, atto a garantire, col

rispetto della libera iniziativa dei singoli, la omogeneità della

estimazione dei vari elementi di giudizio in relazione ad ogni singolo

contratto. Siffatta limitazione non appare giustificata al Tribunale,

neppure alla stregua del principio, da questa Corte altre volte

enunciato, che ammette la possibilità di imporre restrizioni

all'autonomia contrattuale privata, al fine di armonizzare il godimento

della proprietà e la libertà di iniziativa economica dei privati con

le esigenze di utilità sociale, in quanto tale principio non pare

possa essere esteso sino a consentire, in ogni caso, la sostituzione o

la imposizione ope legis della misura del canone d'affitto e cioè

della clausola più importante del contratto;

che nessuna delle parti si è costituita;

Considerato che con la sentenza n. 40 del corrente anno questa

Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in ordine alla legge 12

giugno 1962, n. 567, dichiarando infondate le questioni di legittimità

costituzionale sollevate in ordine ad essa;

che la sentenza n. 40, la quale si occupò diffusamente dell'art. 1

della legge, non ebbe a occuparsi anche dell'art. 16 (impugnato in

questa sede unitamente all'art. 1), volto a rendere applicabile la

legge anche ai contratti in corso, ma ebbe nondimeno ad enunciare

espressamente il concetto che le riserve di legge previste dal secondo

comma dell'art. 41 e dal secondo comma dell'art. 42 della Costituzione

"non precludono alla legge la possibilità di deferire, purché con

adeguata specificazione, ad autorità amministrative, particolari

poteri di incidenza nel campo dei diritti economici garantiti dai due

menzionati articoli", mentre in altre sentenze - come ricorda la stessa

ordinanza di rimessione - la Corte ha espressamente affermato la

compatibilità coi riferiti precetti costituzionali di leggi, le quali,

a fini di utilità sociale, modifichino o tolgano vigore a clausole di

contratti in corso (per es. sentenze nn. 118 del 1957 e 7 del 1962);

che una diversità tra la questione risolta dalla sentenza n. 40

in riferimento all'art. 1 della legge e quella sottoposta ora alla

Corte non può esser vista nel fatto che l'ordinanza di rimessione che

diede origine a quella sentenza invocava soltanto l'art. 41 della

Costituzione, mentre quella del Tribunale di Lucera invoca anche l'art.

42: infatti la sentenza n. 40 fu motivata, come si è già detto, con

riferimento sia alla riserva di legge enunciata nel secondo comma

dell'art. 41, che con riferimento a quella enunciata nel secondo comma

dell'art. 42;

che non sussistono motivi per ritornare sui precedenti orientamenti

della Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità,

sollevata con l'ordinanza trascritta in epigrafe, degli artt. 1 e 16

della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di

affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.