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Ordinanza 84/1964 ECLI:IT:COST:1964:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni,

Regesto Legislator

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art. 41 della Costituzione; Ordinanza 84/1964 · Corte costituzionale: 105, e successive modificazioni,

Parole chiave

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tutela degli interessi commerciali vantaggio concesso ad un'impresa libertà economica concessione restizioni aventi un oggetto anticoncorrenziale diritto aziendale

Disposizioni normative citate

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art. 41 della Costituzione
riferimento all'art. 41 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e

seguenti della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni,

promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1964 dal Pretore di

Barcellona Pozzo di Gotto nei procedimenti penali riuniti a carico di

Cucinotta Nunzio, Pirri Laura e Pino Angelo, iscritta al n. 45 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale degli articoli i e seguenti

della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, in

riferimento all'art. 41 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza 26 febbraio 1964, n. 21,

ha dichiarato non fondata tale questione;

che non essendo stati addotti, né sussistendo nuovi o diversi

motivi, la precedente decisione deve essere confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 22 marzo 1908,

n. 105, e successive modificazioni, in riferimento all'art, 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.