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Ordinanza 83/1964 ECLI:IT:COST:1964:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre

Regesto Legislator

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art. 16 della Costituzione; Ordinanza 83/1964 · Corte costituzionale: 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre

Parole chiave

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restrizione di libertà soggiorno illegale libera circolazione delle persone divieto di espulsione dei cittadini soggiorno obbligato diritto di determinare il luogo di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 16 della Costituzione
1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre

1963 dal Pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Merli

Vittorio, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione;

che in questa sede si è soltanto costituita l'Avvocatura generale

dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sui vari aspetti della questione proposta la Corte

si è ripetutamente pronunciata nel senso della non fondatezza

(sentenze 21 giugno 1960, n. 45; 13 dicembre 1962, n. 126; 20 giugno

1964, n. 68, ed altre conformi sentenze e ordinanze);

che, non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi, le

precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in

riferimento all'art. 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.