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Ordinanza 82/1964 ECLI:IT:COST:1964:82 Generato dall'IA

Ordinanza 82/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 82/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 82/1964 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

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diritti della difesa tutela legale difesa obbligatoria tutela del processo decisionale preparazione della difesa gratuito patrocinio provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promosso con ordinanza

emessa il 17 gennaio 1964 dal Pretore di Corteolona nel procedimento

penale a carico di Rossi Angelo, iscritta al n. 57 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 126 del 23 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Pretore di Corteolona, con ordinanza 17 gennaio

1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione;

che non c'e stata costituzione di parti private né è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 63 del 1963, ha

dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 della

legge 27 febbraio 1958, n. 190;

che in particolare la mancata richiesta di revisione rende

irripetibile da parte degli istituti specializzati l'analisi fatta in

via amministrativa, ma non preclude all'imputato né al giudice

l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di convincimento

offerti dalla disciplina del processo penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1958,

n. 190, promosso, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.