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Ordinanza 81/1964 ECLI:IT:COST:1964:81 Generato dall'IA

Ordinanza 81/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 81/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio

Regesto Legislator

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Ordinanza 81/1964 · Corte costituzionale: D. 4 febbraio

Parole chiave

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vizio di procedura notifica tardiva dei difetti procedimento in corso ammende per infrazione procedurale procedimento in contumacia ritardo ingiustificato
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 158 del testo

unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio

1915, n. 148, richiamato in vigore dall'art. 10 del D.P.R. 5 aprile

1951, n. 203, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione,

promosso con ordinanza 14 febbraio 1964 dal Giudice istruttore presso

il Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento penale a carico

di Tesauro Vittorio e Mastrogiovanni Armando, iscritta al n. 90 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che l'ordinanza sopraindicata ne disponeva la notifica

soltanto a Tesauro Vittorio e non anche a Mastrogiovanni Armando;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

prescrive che l'ordinanza con la quale si propone la questione di

legittimità, oltre che al Pubblico Ministero e al Presidente del

Consiglio di Ministri, deve essere notificata "alle parti in causa";

che questa Corte ha deciso (ordinanza 5 dicembre 1956) che debbono

ritenersi parti nel giudizio di costituzionalità delle leggi i

soggetti processuali;

che la norma surricordata non distingue a seconda dell'interesse

che ciascuna parte può avere nella questione rimessa al giudizio della

Corte;

che appare pertanto necessario che la notifica della ordinanza sia

eseguita anche all'altro imputato;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il

Tribunale di Vallo della Lucania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.