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Sentenza 80/1964 ECLI:IT:COST:1964:80 Generato dall'IA

Sentenza 80/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 80/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 12 giugno 1962, n. 567, promosso con ordinanza emessa il 24

Regesto Legislator

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art. 101 della Costituzione, art. 102 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Sentenza 80/1964 · Corte costituzionale: della legge 12 giugno 1962, n. 567, promosso con ordinanza emessa il 24

Parole chiave

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art. 101 della Costituzione art. 102 della Costituzione art. 24 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 101 della Costituzione
dell'indipendenza dei giudici garantito dall'art. 101 della
art. 102 della Costituzione
contrasterebbero con l'art. 102 della Costituzione, il quale riserva ai
art. 24 della Costituzione
dall'art. 24 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7

della legge 12 giugno 1962, n. 567, promosso con ordinanza emessa il 24

marzo 1964 dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di

Oristano nel procedimento civile vertente tra Lasiu Benedetto ed il

Comune di Nurachi, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23

maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli.

:

In un procedimento civile tra Benedetto Lasiu ed il Comune di

Nurachi, avente ad oggetto la perequazione del canone di un affitto in

corso tra le parti, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di

Oristano, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata

un'eccezione del convenuto, ha sollevato, con ordinanza del 24 marzo

1964, questione di legittimità costituzionale delle disposizioni

contenute negli artt. 1, 2, 3 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567,

in riferimento ai principi enunciati negli artt. 24 e 102 della

Costituzione.

Secondo il Tribunale le citate disposizioni svuoterebbero di

contenuto la funzione giurisdizionale, poiché sottrarrebbero al

giudice la disponibilità della prova e lo costringerebbero ad

attingere gli elementi per la soluzione delle controversie in materia

di perequazione dei canoni d'affitto di fondi rustici, non dalla legge

o dalla diretta valutazione dei fatti, accertati con gli strumenti

predisposti dal rito civile, bensì dall'atto amministrativo di una

Commissione tecnica. E ciò anche quando le "tabelle" compilate dalle

Commissioni fossero da ripudiare o da correggere, perché erronee, o

perché influenzate da considerazioni e fattori estranei ad una pura

valutazione tecnica e frutto di compromesso fra i componenti delle

Commissioni stesse, i quali, non godendo di una posizione super partes,

non sono in grado di garantire un giudizio sereno ed obiettivo.

Né, prosegue il Tribunale, può dirsi che alle parti sia dato di

far valere le rispettive ragioni, attraverso l'esercizio del diritto di

difesa loro assicurato nel processo civile, posto che, proprio nella

fase di formazione delle "tabelle", e cioè nella fase preminente

nell'iter di ricerca dell'equo canone, esse sono escluse dal

contraddittorio.

L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa rispettivamente

il 28 e il 29 aprile 1964 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri

il 28 aprile; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento; è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio

1964, n. 126.

Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio davanti a questa

Corte.

:

Con la sentenza n. 40 del corrente anno, questa Corte ha dichiarato

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 12 giugno 1962, n. 567, per contrasto col principio

dell'indipendenza dei giudici garantito dall'art. 101 della

Costituzione.

Affermò allora la Corte che le "tabelle" contemplate dall'art. 3

della legge, compilate dalle Commissioni tecniche previste dall'art. 2,

e cui, ai sensi dell'art. 1, i canoni degli affitti di fondi rustici

debbono uniformarsi, sono dei veri e propri atti normativi: onde non

contrasta col principio della indipendenza dei giudici il fatto che

questi ultimi, aditi nel caso di inosservanza di quelle "tabelle",

siano obbligati dall'art. 7 a farne applicazione, uniformandosi

tassativamente ai limiti minimi e massimi da esse indicati.

Le questioni, in un certo senso analoghe, ora proposte dal

Tribunale di Oristano, sono ugualmente infondate.

Secondo l'ordinanza di questo Tribunale, i riferiti artt. 1, 2, 3 e

7 della legge si risolverebbero nel conferimento alle Commissioni

tecniche di "attribuzioni proprie del giudice", e perciò

contrasterebbero con l'art. 102 della Costituzione, il quale riserva ai

giudici la funzione giurisdizionale, e con l'art. 24 della

Costituzione, il quale garantisce ai cittadini il diritto alla tutela

giurisdizionale.

Entrambe le affermazioni sono però inesatte.

Poiché le "tabelle" sono - come fu affermato nella sentenza n. 40

- degli atti normativi, e non degli atti di giurisdizione, non è

esatto che alle Commissioni tecniche siano state conferite delle

"attribuzioni proprie dei giudici".

Siccome poi, a parte ciò - e anche questo è stato già affermato

nella sentenza n. 40 -, oltre al ricorso officioso contemplato

dall'art. 5, contro le "tabelle" sono aperti tutti i rimedi giuridici

consentiti agli interessati dalla Costituzione e dalle leggi nei

confronti degli atti amministrativi illegittimi, non è neppure esatto

che con l'attribuirne l'emanazione a organi amministrativi sia stato

violato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, garantito

dall'art. 24 della Costituzione.

Né quest'ultimo diritto risulta violato sotto il profilo -

adombrato nella parte finale dell'ordinanza - della mancanza di un

contraddittorio nella fase di formazione delle "tabelle". Non essendo,

queste, atti di giurisdizione, è chiaro che per esse non trova

applicazione il diritto di difesa, enunciato nell'art. 24 della

Costituzione, altre essendo le garanzie accordate dalla Costituzione ai

singoli nei confronti dei provvedimenti di natura non giurisdizionale.

Comunque non va taciuto che delle Commissioni tecniche fanno parte -

proprio perché possano far presenti le rispettive ragioni -

rappresentanze paritetiche delle varie categorie interessate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, degli artt. 1, 2, 3 e 7

della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di

affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 24 e 102 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.