Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 74/1964 ECLI:IT:COST:1964:74 Generato dall'IA

Sentenza 74/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 74/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 42 della Costituzione; Sentenza 74/1964 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

Generato dall'IA
istituto di previdenza legislazione in materia di sicurezza sociale diritti di previdenza professionale disposizioni sulla pensione prestazioni dell'assicurazione invalidità assicurazione generale di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
art. 42 della Costituzione
nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10,

secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20;

degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383; e

degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, promossi

con nove ordinanze emesse il 4 gennaio 1964 dal Tribunale di Taranto

nei procedimenti civili vertenti tra Cassano Stefano ed altri, e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 18-26

del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

:

1. - Con nove ordinanze, di identico contenuto, emesse il 4 gennaio

1964 nei procedimenti civili promossi dai signori Stefano Cassano,

Cosimo Cofano, Amedeo Contegiacomo, Michele De Palma, Ilario Fabbretti,

Vittorino Galgano, Nicola Polignano, Francesco Sebastio e Vincenzo

Sebastio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il

Tribunale di Taranto, su istanza degli attori, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, primo ed

ultimo comma rispettivamente, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20,

nonché degli artt. 18 e seguenti del R. D. L. 31 dicembre 1925, n.

2383, e degli artt. 14 e seguenti del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.

2. - Per quanto attiene alle disposizioni del D.P.R. 11 gennaio

1956, n. 20, il Tribunale osserva che l'art. 10, disponendo che lo

Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani

alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione

invalidità e superstiti, esorbita dai limiti o dai criteri menzionati

nella legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in particolare,

contrasta col disposto dell'art. 2, punto 13, di essa; ritiene inoltre

che lo stesso articolo del decreto delegato, stabilendo (comma terzo)

che ai salariati i quali alla data da cui ha effetto il decreto abbiano

acquisito il diritto alla pensione la predetta disciplina si applichi

solo a partire dalla cessazione dal servizio, introduce una disparità

di trattamento fra i salariati ancora in servizio e quelli già

pensionati e determina con ciò un contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Anche l'art. 8, ultimo comma, del citato decreto presidenziale, che

stabilisce una decorrenza retroattiva dell'aumento della ritenuta in

conto entrate del Tesoro, contiene, secondo le ordinanze, un eccesso di

delega, giacché la legge delegante appare rivolta a disciplinare

esclusivamente situazioni future.

3. - La questione di legittimità costituzionale dei citati

articoli del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383, e del R. D. 28 giugno

1933, n. 704, a norma dei quali agli operai permanenti la pensione a

carico dello Stato veniva liquidata previa detrazione della pensione

maturata a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, viene

ritenuta dal Tribunale non manifestamente infondata perché quelle

norme determinerebbero "un ingiustificato ed inammissibile

impossessamento di beni appartenenti ai privati, non concepibile con il

sistema attuale che tutela la proprietà privata prescrivendo le

modalità dell'eventuale incameramento per fini di pubblica utilità".

4. - Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.

Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e pertanto la

decisione, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

viene adottata in camera di consiglio.

:

1. - Le nove cause, avendo oggetto identico, vengono riunite e

decise con unica sentenza.

2. - Nel dispositivo delle ordinanze di rimessione la questione di

legittimità costituzionale relativa all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio

1956, n. 20, viene sollevata con espresso riferimento al primo comma.

Ma dalla motivazione si ricava con certezza che la norma effettivamente

denunziata è quella contenuta nel secondo comma, ed è questa che,

conseguentemente, costituisce oggetto del presente giudizio.

3. - Questa Corte con sentenza n. 29 del 2 aprile 1964,

pronunziando sulla ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale di La Spezia,

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio

1956, n. 20, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e,

per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 10, anche in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Le ordinanze del Tribunale di Taranto sollevano la questione negli

stessi termini e con identica motivazione e pertanto la precedente

decisione della Corte va confermata.

4. - Dalla motivazione delle ordinanze di rimessione si deduce che

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18-21 del R. D.

L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14-17 del R. D. 28 giugno

1933, n. 704 - ancorché nel dispositivo venga sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - riguarda il contrasto in

cui queste norme, secondo il Tribunale di Taranto, si troverebbero con

l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Posta in questi termini, la questione non appare fondata.

È evidente, infatti, che le disposizioni impugnate, le quali

estesero agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto

entrate del Tesoro già prevista per gli impiegati civili e militari

(determinandola, però, nella minor misura del 4 per cento) e

regolarono il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a

carico della Cassa nazionale per le assicurazioni - stabilendo che la

prima venisse liquidata previa detrazione dell'importo della seconda -,

non comportano, come il Tribunale ritiene, una espropriazione del

diritto dei salariati. Basta in proposito considerare che in base a

quelle norme il diritto degli operai permanenti alla pensione statale

nasceva con l'oggetto ed i limiti contestualmente stabiliti dal

legislatore e che pertanto mancano le premesse necessarie perché possa

porsi il problema di una loro conformità alla disciplina predisposta

nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, comma secondo, e dell'art. 8, ultimo

comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "Disposizioni

sul trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla

legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione e, per quanto riguarda l'art. 10, comma secondo,

anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383,

contenente "Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati

statali", e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704,

contenente "Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello

Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni", in

riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.