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Ordinanza 70/1964 ECLI:IT:COST:1964:70 Generato dall'IA

Ordinanza 70/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 70/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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difesa dei diritti del Comune, l'azione popolare prevista dall'art. 255

Regesto Legislator

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art. 121 della Costituzione, art. 117 della Costituzione; Ordinanza 70/1964 · Corte costituzionale: 255

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche compito di diritto pubblico tutela dell'interesse pubblico politica in materia di acque inquinamento dei corsi d'acqua delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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art. 121 della Costituzione
255 di tale decreto, in riferimento all'art. 121 della
art. 117 della Costituzione
255 del decreto delegato, in riferimento all'art. 117 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della

legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, promosso con

ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal Pretore di Siracusa nel

procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, iscritta al n. 2 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 24 del 26 gennaio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana, n. 6 del 9 febbraio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione

siciliana.

Ritenuto che dinanzi al Pretore di Siracusa, nel corso del

procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, imputato delle

contravvenzioni previste dagli artt. 30 e 51 del R. D. 9 maggio 1929,

n. 994, si costituiva parte civile Salvatore Trigilio esercitando, in

difesa dei diritti del Comune, l'azione popolare prevista dall'art. 255

del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29

ottobre 1955, n. 6, emanato in virtù della delega conferita con la

legge regionale 18 marzo 1955, n. 17;

che il Pretore, con ordinanza 21 novembre 1962, ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in via

principale, della legge di delega e del decreto delegato, in relazione

all'art. 255 di tale decreto, in riferimento all'art. 121 della

Costituzione, ed, in via subordinata, della sola norma contenuta

nell'art. 255 del decreto delegato, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta soltanto la

Regione siciliana in persona del Presidente della Giunta regionale;

che la difesa della Regione ha chiesto, in relazione alla legge

regionale 15 marzo 1963, n. 16, che gli atti siano rimessi al giudice a

quo perché valuti se sussista ancora la rilevanza della questione di

legittimità;

Considerato che, con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16,

emanata nelle more del presente giudizio, è stato disposto che

l'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana

è disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P. Reg. 29 ottobre

1955, n. 6, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo

medesimo;

che, pertanto, è necessario che il Pretore proceda, alla stregua

della legge sopravvenuta, ad una nuova valutazione, sul punto della

rilevanza, della proposta questione di legittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.