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Ordinanza 7/1964 ECLI:IT:COST:1964:7 Generato dall'IA

Ordinanza 7/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 7/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione

Regesto Legislator

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Ordinanza 7/1964 · Corte costituzionale: approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione

Parole chiave

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legittimazione del comune contenzioso elettorale elezioni locali legislazione locale testo sottoposto a votazione legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.

sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione

emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di

Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Baiso, con deliberazione 7

aprile 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.

41 e 45 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con

atto di intervento del 24 maggio 1963 e con memoria del 20 gennaio 1964

dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte con le sentenze nn. 42 e 43 del 1961,

a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962 e

101 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3,

24, 48, 51 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

che non contrasta con gli artt. 41 e 45 della Costituzione una

norma, come quella impugnata, che lungi dal porre ostacoli alla libera

iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare

che partecipi all'amministrazione del Comune quale consigliere comunale

chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni

del Comune;

che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle

precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestatamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla

composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta in

riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione, con la deliberazione

7 aprile 1963 del Consiglio comunale di Baiso.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.