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Ordinanza 61/1964 ECLI:IT:COST:1964:61 Generato dall'IA

Ordinanza 61/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 61/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 61/1964 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

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competenze speciali risoluzione del conflitto giurisdizionale inosservanza delle norme sulla competenza potere d'apprezzamento del giudice norme di procedura competenza a conoscere della legittimità e del merito

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 in

relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale ed in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, promosso con

ordinanza 17 ottobre 1963 del Tribunale di Casale Monferrato nel

procedimento penale a carico di Balistrocchi Giacomina, iscritta al n.

209 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt.

435 e 436 del Codice di procedura penale, sotto il profilo che la

determinazione del giudice competente nell'ipotesi dell'art. 458 del

Codice di procedura penale, rimessa all'apprezzamento del giudice

procedente, è in contrasto con il principio di certezza sancito

dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 122 del 9 luglio

1963, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che la questione è stata prospettata sotto il medesimo profilo e

che non è stato presentato alcun nuovo motivo che induca a modificare

la decisione già adottata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del

Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Casale Monferrato

con ordinanza 17 ottobre 1963, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.