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Ordinanza 60/1964 ECLI:IT:COST:1964:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1964, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 58,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Ordinanza 60/1964 · Corte costituzionale: 58,

Parole chiave

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decadenza legale termini di ricorso tempestività dell'inoltro diritti della difesa tutela dei diritti quesiti decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto

comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30

maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte

suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Barberis

Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione

di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo

unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n.

797, sotto il profilo che, in contrasto col precetto sancito dall'art.

24 della Costituzione sul diritto alla tutela giurisdizionale, dispone

che il termine utile per l'azione giudiziaria contro le decisioni del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorre dalla data di

consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la

comunicazione della decisione del Ministero stesso;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 1 febbraio

1964, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 58,

quarto comma, del T. U.

delle leggi sugli assegni familiari;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli

assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797,

promossa con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.