Ordinanza 52/1964 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAgennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 43 della Costituzione, art. 102 della Costituzione; Ordinanza 52/1964 · Corte costituzionale: gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio
1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal
Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di
Talamonti Luigi, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16
novembre 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con ordinanza 1 luglio 1963 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa durante il corso del procedimento penale a carico di
Talamonti Luigi, veniva sollevata la questione di legittimità
costituzionale del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive
modificazioni, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e
dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art.
102 della Costituzione;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, si è costituito soltanto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con le proprie
deduzioni e con memoria ha fatto notare la inammissibilità
dell'incidente di incostituzionalità e, nel merito, ha concluso per il
rigetto della proposta questione;
Considerato che dagli atti risulta che l'ordinanza del Tribunale fu
pubblicata dandosene lettura alla pubblica udienza, ma senza la
motivazione; questa fu successivamente redatta e venne depositata nella
cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 1963;
che dagli atti stessi risulta che l'ordinanza in parola anziché
essere notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, nella sua interezza, fu notificata soltanto nella
parte motiva, omettendosene il dispositivo;
che s'impone, pertanto, in applicazione del richiamato art. 23 e
dell'art. 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, la rinnovazione della notifica della detta ordinanza,
in modo integrale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per
gli adempimenti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.