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Ordinanza 52/1964 ECLI:IT:COST:1964:52 Generato dall'IA

Ordinanza 52/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 52/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal

Regesto Legislator

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art. 43 della Costituzione, art. 102 della Costituzione; Ordinanza 52/1964 · Corte costituzionale: gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal

Parole chiave

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canone radiotelevisivo diritto all'antenna diritto di diffondere censura costituzionale principio di pubblicità costituzionalità delle leggi

Disposizioni normative citate

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art. 43 della Costituzione
modificazioni, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e
art. 102 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio

1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7

gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal

Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di

Talamonti Luigi, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16

novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza 1 luglio 1963 del Tribunale di Ascoli

Piceno, resa durante il corso del procedimento penale a carico di

Talamonti Luigi, veniva sollevata la questione di legittimità

costituzionale del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive

modificazioni, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e

dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art.

102 della Costituzione;

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, si è costituito soltanto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con le proprie

deduzioni e con memoria ha fatto notare la inammissibilità

dell'incidente di incostituzionalità e, nel merito, ha concluso per il

rigetto della proposta questione;

Considerato che dagli atti risulta che l'ordinanza del Tribunale fu

pubblicata dandosene lettura alla pubblica udienza, ma senza la

motivazione; questa fu successivamente redatta e venne depositata nella

cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 1963;

che dagli atti stessi risulta che l'ordinanza in parola anziché

essere notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, nella sua interezza, fu notificata soltanto nella

parte motiva, omettendosene il dispositivo;

che s'impone, pertanto, in applicazione del richiamato art. 23 e

dell'art. 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, la rinnovazione della notifica della detta ordinanza,

in modo integrale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per

gli adempimenti di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.